Con il decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, l’Italia compie un nuovo passo nel percorso di attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 (RED III), rafforzando in modo significativo il quadro normativo sulle fonti rinnovabili. Il provvedimento interviene in maniera estesa sul D.lgs. n. 199/2021, aggiornandone obiettivi, obblighi e strumenti operativi, con un impatto diretto su settori chiave come edilizia, industria e trasporti.
Il decreto legislativo n. 5/2026 introduce obiettivi più ambiziosi al 2030, regole più stringenti in materia di sostenibilità ambientale, nuovi obblighi settoriali e un rafforzamento dei sistemi di certificazione e tracciabilità, con l’obiettivo di garantire che la crescita delle rinnovabili sia non solo quantitativa, ma anche effettivamente coerente con la riduzione delle emissioni climalteranti.
Il decreto legislativo n. 5/2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026 e recepisce la direttiva (UE) 2023/2413 (RED III); inoltre mira a rendere più stringenti i controlli lungo l’intera filiera dell’energia rinnovabile.
Di seguito analizziamo le principali novità del d.lgs. n. 5/2026, soffermandoci in particolare sui nuovi target nazionali, sugli obblighi per edifici, industria e trasporti.
Con il d.lgs. n. 5/2026 il legislatore interviene in modo deciso sull’articolo 3 del D.lgs. n. 199/2021, ridisegnando il quadro degli obiettivi nazionali sulle fonti rinnovabili al 2030. La revisione riflette l’esigenza, posta a livello europeo, di accelerare la transizione energetica e di rendere più ambizioso il contributo delle rinnovabili nei consumi finali.
Il primo dato di sintesi è l’innalzamento dell’obiettivo complessivo:
Si tratta di una soglia più elevata rispetto al quadro previgente, che segna un cambio di passo nella strategia nazionale e impone una crescita più rapida della produzione e dell’uso di energia pulita.
Accanto all’obiettivo generale, il decreto rafforza anche i target settoriali. Nel comparto del riscaldamento e raffrescamento, la normativa prevede un aumento medio annuo della quota di rinnovabili pari ad almeno 0,8 punti percentuali, con una traiettoria più stringente nel periodo 2026-2030. L’intento è quello di intervenire su un settore che incide in modo significativo sui consumi energetici complessivi e che, storicamente, ha mostrato una maggiore difficoltà di decarbonizzazione.
Particolare attenzione è riservata anche agli edifici, per i quali viene introdotto un obiettivo dedicato: entro il 2030, almeno il 40,1% dell’energia utilizzata dovrà provenire da fonti rinnovabili prodotte negli edifici stessi, nelle loro vicinanze oppure prelevate dalla rete. La previsione valorizza l’autoproduzione, l’integrazione degli impianti rinnovabili e il ruolo attivo del patrimonio edilizio nel raggiungimento degli obiettivi climatici.
Sul fronte dell’industria, il decreto legislativo 5/2026 conferma e rafforza l’approccio graduale già avviato, fissando un aumento medio annuo della quota di rinnovabili pari ad almeno 1,6 punti percentuali. L’obiettivo è accompagnare il sistema produttivo verso soluzioni energetiche sempre meno dipendenti dai combustibili fossili, favorendo al tempo stesso l’innovazione tecnologica.
In questa prospettiva si inserisce anche il target dedicato alle tecnologie rinnovabili innovative, che dovranno rappresentare almeno il 5% della nuova capacità installata entro il 2030. Il legislatore punta così a stimolare lo sviluppo e la diffusione di soluzioni avanzate, come l’eolico offshore galleggiante, il fotovoltaico ad alta efficienza e le tecnologie legate all’idrogeno.
Il D.lgs. n. 5/2026 introduce la possibilità per il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) di affidare formalmente al Gestore dei servizi energetici (GSE):
È prevista la copertura dei relativi costi secondo le modalità già stabilite dalla normativa vigente.
Sul fronte della certificazione della sostenibilità, il decreto rafforza il ruolo dei sistemi di certificazione, sia nazionali sia volontari riconosciuti a livello europeo.
Le principali novità riguardano:
La certificazione diventa così uno strumento centrale non solo per accedere agli incentivi, ma anche per dimostrare il rispetto degli obblighi ambientali nei settori industria e trasporti.
Una delle principali novità del decreto legislativo n. 5/2026 riguarda l’introduzione di obblighi specifici per l’industria sull’uso dei combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO), come l’idrogeno rinnovabile.
Nel settore industriale, il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica deve essere pari ad almeno:
rispetto all’idrogeno utilizzato per scopi energetici e non energetici.
Gli obblighi riguardano:
Sono esclusi dal calcolo alcuni impieghi specifici, ad esempio l’idrogeno utilizzato come prodotto intermedio per la produzione di carburanti convenzionali.
L’obiettivo è:
Il settore dei trasporti è interessato da una profonda revisione degli obblighi, con un rafforzamento delle percentuali e una maggiore articolazione degli strumenti.
I fornitori di combustibili sono obbligati a conseguire:
Il calcolo avviene sulla base del contenuto energetico dei combustibili immessi in consumo.
Il decreto 5/2026 rafforza il peso di:
È previsto che una parte minima dell’obbligo sia soddisfatta proprio tramite combustibili rinnovabili di origine non biologica, con percentuali dedicate.
Fattori moltiplicativi
Per incentivare alcune soluzioni ritenute strategiche, il decreto introduce fattori moltiplicativi, ad esempio per:
Questi moltiplicatori aumentano il contributo “virtuale” ai fini del rispetto degli obblighi.
Controlli e sanzioni
In caso di mancato rispetto degli obblighi:
Il d.lgs. n. 5/2026 interviene in modo rilevante sul ruolo degli edifici nel raggiungimento degli obiettivi nazionali sulle fonti rinnovabili, modificando l’Allegato III del d.lgs. n. 199/2021 e rafforzando gli obblighi di integrazione delle FER nei consumi energetici legati al patrimonio edilizio.
Una prima novità riguarda l’ampliamento del campo di applicazione degli obblighi. Le nuove regole si applicano:
L’obbligo scatta per i titoli edilizi presentati decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, offrendo così un periodo di adeguamento agli operatori e alle amministrazioni.
Percentuali obbligatorie più elevate
Il decreto innalza in modo significativo le quote minime di copertura dei fabbisogni energetici tramite fonti rinnovabili, differenziandole in base alla tipologia di intervento.
In particolare:
Questa articolazione consente di modulare l’obbligo in funzione dell’entità dell’intervento, mantenendo comunque una spinta costante verso l’integrazione delle FER.
Edifici pubblici: obblighi rafforzati
Per gli edifici pubblici, il legislatore prevede una disciplina più stringente, coerente con il ruolo esemplare della pubblica amministrazione.
In particolare:
L’obiettivo è fare degli edifici pubblici un laboratorio avanzato di decarbonizzazione, in grado di trainare il mercato e favorire la diffusione delle tecnologie rinnovabili.
Uno degli obiettivi principali del decreto è rafforzare i criteri ambientali applicabili a biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa e combustibili rinnovabili di origine non biologica.
In particolare:
Il principio guida è chiaro: non tutta l’energia rinnovabile è automaticamente sostenibile, ma deve dimostrare concretamente il proprio contributo alla riduzione delle emissioni.
Biomasse: nuovi principi e limiti agli incentivi
Il decreto 5/2026 introduce esplicitamente il principio dell’uso a cascata della biomassa legnosa, già affermato a livello europeo.
In base a questo principio:
Coerentemente con questa impostazione, il d.lgs. n. 5/2026 limita fortemente la possibilità di concedere nuovi incentivi per:
Tracciabilità e Banca Dati Europea
Uno degli elementi più innovativi del decreto è l’introduzione della Banca dati dell’Unione europea per i combustibili rinnovabili.
Attraverso questo strumento:
I fornitori di combustibili sono tenuti a inserire nella banca dati le informazioni rilevanti, mentre il GSE e le altre autorità competenti svolgono attività di monitoraggio e controllo.
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