Rinnovato il Ccnl Metalmeccanica cooperative

Pubblicato il 25 giugno 2025

Rinnovato il 17 giugno 2025 da Legacoop produzione e servizi, Confcooperative lavoro e servizi, Agci produzione e lavoro e Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil il Ccnl per i lavoratori addetti alle aziende cooperative metalmeccanniche. Il contratto con validità dal 17 giugno 2025 al 30 giugno 2028, sarà sottoposto a consultazione certificata (vai al testo dell'accordo).

Minimi contrattuali

Previsti aumenti retributivi con decorrenza giugno 2025, 2026, 2027 e 2028.

Elemento perequativo

Dal 1° gennaio 2026 in caso di mancata contrattazione aziendale, l'elemento perequativo viene portato ad € 500,00 annui.

Fondo previdenza cooperativa

Dal 1° giugno 2025 il contributo a carico azienda è elevato al 2,3%.

Dal 1° luglio 2025 il contributo una tantum di ingresso, a carico azienda, per i lavoratori di età inferiore a 35 anni compiuti è fissato ad € 50,00.

Assistenza sanitaria integrativa

Dal 1° gennaio 2026 verrà introdotta una nuova garanzia in caso di insorgenza di stati di non autosufficienza permanente che si verifichino durante il rapporto di lavoro.

A tal fine verrà versato il contributo, a totale carico dell'azienda, che garantirà, a fronte dell'evento, una copertura di spesa pari ad € 500 mensili erogata per tutta la vita del lavoratore.
Detto contributo annuo, comprensivo del premio LTC, sarà pari a:

Welfare

L'importo degli strumenti di welfare viene così elevato sino ad € 250,00 dal 1° giugno 2028.

Permessi

Dal 1° gennaio 2026 ai turnisti a 21 turni settimanali (comprendendo il turno notturno e quelli di sabato e domenica) è riconosciuto un ulteriore permesso di 8 ore. Tali permessi sono computati in ragione di anno di servizio o frazione di esso, assorbibili fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definite negli accordi aziendali.

Riconosciute 8 ore di permesso, aggiuntive a quelle previste dalla contrattazione aziendale, anche ai lavoratori di età pari o superiore a 50 anni per visite mediche specialistiche.

Congedo parentale

Salvo condizioni di miglior favore previsti dalla contrattazione aziendale, alla lavoratrice madre o al lavoratore padre l’azienda riconoscerà, per i primi 2 mesi di congedo parentale, la retribuzione sarà integrata al 100%.

Qualora entrambi i genitori lavorino presso la medesima impresa, detta integrazione potrà essere riconosciuta fino ad un massimo di 2 mesi cumulativamente entrambi i genitori.

Contratto a tempo determinato/somministrazione

Vengono individuate le causali per i contratti a tempo determinato e di somministrazione di durata superiore a 12 mesi e fino a 24 mesi.

Il numero massimo di assunti con contratto a tempo determinato ovvero somministrati a tempo determinato non può essere complessivamente superiore al 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula dei citati contratti. Detta percentuale è pari al 28% per gli utilizzatori che abbiano in forza oltre 400 dipendenti.

Dal 1° gennaio 2026 nell'ambito della vigenza del rinnovo contrattuale ed in via sperimetale, i lavoratori somministrati che, nell'esecuzione di uno o più contratti di somministrazione a termine presso lo stesso utilizzatore, abbiano prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 12 mesi frazionati (con intervalli non superiori a 6 mesi) e/o consecutivi nell'ambito della stessa mansione, hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall'utilizzatore entro i 12 mesi successivi alla scadenza della somministrazione, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione degli intercorsi rapporti.

Formazione

Vengono introdotte per gli RLS 8 ore di formazione aggiuntiva rispetto alle 32 ore minime di legge.

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"

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