Dal 18 dicembre 2025 il lavoratore dipendente in cassa integrazione che svolge un'altra attività di lavoro, subordinata o autonoma, deve darne comunicazione anche al datore di lavoro. Lo prevede l'articolo 22 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.
La c.d. legge per la semplificazione è approdata nella Gazzetta Ufficiale a seguito della conclusione di un lungo iter parlamentare con il primo via libera del Senato nella seduta dell'8 ottobre 2025 e l'approvazione, in via definitiva, dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 novembre 2025.
Con l’entrata in vigore del Collegato Lavoro 2024 (legge 13 dicembre 2024, n. 203), a partire dal 12 gennaio 2025, viene profondamente modificata la disciplina relativa alla compatibilità tra trattamenti di integrazione salariale e svolgimento di attività lavorativa.
In particolare, l’articolo 6 della legge n. 203/2024 sostituisce integralmente l’articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ridefinendo diritti e obblighi dei lavoratori beneficiari della cassa integrazione guadagni (CIG).
Più nel dettaglio le novità in vigore dal 12 gennaio 2025 sono le seguenti:
Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di percezione della CIG non ha diritto al trattamento per le giornate di effettivo lavoro.
Tale regola recepisce l’orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass. civ., sentenza n. 12487/1992; Corte cost., sentenza n. 195/1995), secondo cui l’attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata o autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale non comporta la perdita integrale del diritto all'integrazione, ma solo una riduzione proporzionale in proporzione ai proventi di quell'altra attività lavorativa (INPS, circolare n. 3 del 15 gennaio 2025).
Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale se non comunica preventivamente alla Struttura territoriale INPS lo svolgimento dell’attività lavorativa.
A tali fini, sono considerate idonee le comunicazioni rese dai datori di lavoro pubblici e privati tramite il modello UNILAV (articolo 4-bis, d.lgs. 181/2000).
Non sono invece valide le comunicazioni delle agenzie di somministrazione (modello UNISOM), in quanto la normativa speciale consente loro di trasmettere i dati entro il giorno 20 del mese successivo all’assunzione, e quindi senza carattere preventivo.
NOTA BENE: La riforma del Collegato Lavoro espunge dal testo il previgente richiamo normativo alle comunicazioni obbligatorie delle agenzie di somministrazione, già escluso dalla prassi amministrativa (INPS, circolare n. 57/2014), proprio per la mancanza del requisito di tempestività.
L’INPS ha emanato le prime istruzioni con la circolare n. 3 del 15 gennaio 2025 e ha annunciato la pubblicazione di una circolare esplicativa sugli effetti e sulla portata della modifica della disciplina .
ATTENZIONE: Dal 29 dicembre 2023, i lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale che intraprendono un’attività di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato, possono adempiere all’obbligo di comunicazione preventiva all’INPS tramite il servizio telematico di Comunicazione di Rioccupazione “Omnia IS – COM”, disponibile sul portale istituzionale dell’INPS (messaggio n. 4672 del 27 dicembre 2023).
L'articolo 22 della legge 2 dicembre 2025, n. 182 introduce un ulteriore obbligo informativo a carico del lavoratore che beneficia della cassa integrazione guadagni (CIG):
Se il lavoratore, durante il periodo in cui percepisce il trattamento di integrazione salariale, inizia un’attività lavorativa (subordinata, autonoma o parasubordinata), deve informare immediatamente il proprio datore di lavoro che ha presentato la domanda di integrazione salariale, di aver intrapreso (la comunicazione deve essere resa ex post) un'attività lavorativa in relazione alla quale ha provveduto a fornire comunicazione all'INPS.
L’obiettivo è duplice: portare il datore di lavoro tempestivamente a conoscenza dell’eventuale rioccupazione del dipendente in CIG e dell’assolvimento del prescritto obbligo comunicativo verso l’INPS.
La mancata informazione al datore di lavoro sembrerebbe non comportare la perdita del diritto (come evidenzia anche lo stesso dossier parlamentare) al trattamento di integrazione salariale. La sanzione della decadenza dal trattamento resterebbe infatti limitata al solo caso di omessa comunicazione preventiva all’INPS
Il lavoratore che non adempie a tale obbligo aggiuntivo nei confronti del datore di lavoro non rischierebbe la decadenza dalla prestazione, pur potendo restare soggetto a possibili conseguenze sul piano del rapporto di lavoro (ad esempio, sotto il profilo disciplinare).
Si attendono tuttavia al riguardo le istruzioni ministeriali e dell'INPS.
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