Riparazioni necessarie ed obbligo del locatore

Pubblicato il 13 marzo 2012 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 3454 del 6 marzo 2012, si è pronunciata circa l’obbligo del locatore, di cui all’articolo 1576 Codice civile, di effettuare le riparazioni necessarie a mantenere l’immobile in buono stato locativo, precisando come tale obbligo riguardi, sia la parte dell’ immobile di esclusiva proprietà del locatore, sia le parti comuni dell’edificio, trattandosi di un obbligo strettamente connesso con quello, a suo carico, di riparazione e manutenzione dell’immobile locato.

In particolare, la Corte di legittimità ha confermato la decisione con cui i giudici di merito si erano pronunciati relativamente ad un rapporto di locazione ritenendo che pur se, nel caso in esame, non sussistesse una ipotesi di risoluzione del contratto o di riduzione del corrispettivo, né di eliminazione dei vizi a spese del locatore, avendo il conduttore avuto conoscenza dei vizi della cosa locata nel momento della conclusione del contratto e tenendoli in considerazione nella determinazione del corrispettivo, era, tuttavia, da ritenersi sussistente un’ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, con conseguente risarcimento del danno a carico del locatore medesimo. Ed infatti, quest’ultimo aveva assunto lo specifico obbligo di intervenire e provvedere alla necessarie riparazioni per la conservazione della cosa all’uso convenuto, ma non aveva adempiuto all’obbligo di eliminare “gli inconvenienti riscontrati”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione: contributo affitto medio di 204 euro mensili

07/05/2025

UE: nuove regole fiscali per l’imposta minima globale (Dac 9)

07/05/2025

Indebita compensazione: no concorso per chi certifica crediti R&S

07/05/2025

No ad assorbimento del superminimo in caso di passaggio di livello

07/05/2025

Avvocati penalisti: manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

07/05/2025

Pensionati all'estero: attestazioni di esistenza in vita entro il 18 luglio

07/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy