Ripartizione del contributo a fondo perduto per gli Enti del Terzo Settore

Pubblicato il 10 febbraio 2022

Con il decreto interministeriale del 10 gennaio 2022, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze stabilisce i criteri di ripartizione della residua dotazione finanziaria del fondo straordinario per le attività di prestazioni socio-sanitarie in favore degli Enti del Terzo settore.

Le risorse stanziate – pari a 20 milioni di euro – sono destinate:

Il contributo è riconosciuto agli Enti del Terzo settore o Enti pubblici che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili.

Ai fini dell’erogazione del contributo, l’attività deve essere stata svolta nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e i soggetti beneficiari dovranno essere titolari di autorizzazione al funzionamento.

In base ai dati ISTAT, la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome avviene secondo il criterio della popolazione residente, di età pari o superiore a 75 anni.

Il contributo non è cumulabile con la misura da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, prevista dall’articolo 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.

I soggetti beneficiari dovranno presentare istanza tramite la piattaforma elettronica sul sito servizi.lavoro.gov.it.

La ripartizione a ciascun ente sarà calcolata in base al totale delle risorse assegnate a ciascuna Regione e Provincia autonoma/numero di domande ammesse, presentate dagli enti aventi sede legale nel corrispondente territorio regionale o provinciale.

Entro sei mesi dal trasferimento delle risorse, le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali le informazioni riguardanti i flussi finanziari relativi alla misura di sostegno, specificando l’ammontare delle risorse erogate e il numero degli enti beneficiari.

Sarà compito delle Regioni e delle Province autonome verificare il possesso dell’autorizzazione al funzionamento dei soggetti beneficiari.

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