Riporto delle perdite fiscali pregresse per la società operativa

Pubblicato il 17 dicembre 2019

L'Agenzia delle Entrate ha ribadito i requisiti minimi di vitalità economica richiesti ad una società in relazione al diritto al riporto delle perdite pregresse.

La risposta ad interpello n. 527/2019 analizza il caso di una fusione societaria finalizzata alla riduzione delle spese di gestione, amministrative ecc. e a rafforzare la solidità patrimoniale e finanziaria delle quattro società coinvolte.

La società incorporante chiede all’Amministrazione finanziaria, ai fini del riporto delle perdite fiscali della stessa società incorporante e delle altre società incorporate, la disapplicazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 172 del TUIR.

Tale norma prevede che le perdite fiscali delle società partecipanti all'operazione, compresa la società incorporante, possano essere portate in diminuzione del reddito della società incorporante o risultante dalla fusione al verificarsi di alcune condizioni (limite del patrimonio netto, ammontare di ricavi).

Nel fornire la sua riposta, l’Agenzia ricorda che la ratio delle limitazioni poste dall'articolo 172, comma 7, del TUIR è quella di contrastare il cosiddetto "commercio di bare fiscali", mediante la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell'altra. Per tale ragione, è stato introdotto un divieto al riporto delle stesse perdite qualora non sussistano quelle minime condizioni di vitalità economica previste dalla disposizione normativa.

A tal proposito, si ricorda che la norma richiede che la società, la cui perdita si vuole riportare, sia operativa, negando, in sostanza, il diritto al riporto delle perdite se non esiste più l'attività economica cui le perdite si riferiscono.

Pertanto, in un'ottica antielusiva – secondo l’Agenzia - “i requisiti minimi di vitalità economica debbono sussistere non solo nel periodo precedente a quello in cui è stata deliberata la fusione, così come si ricava dal dato letterale, bensì devono continuare a permanere fino al momento in cui la fusione viene attuata”.

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