Riporto eccedenze ACE, la mancanza di personale non è di ostacolo

Pubblicato il 14 febbraio 2019

A seguito di una fusione per incorporazione, una società che esercita attività immobiliare ha presentato istanza di interpello per la disapplicazione delle limitazioni del diritto al riporto dell’eccedenza Ace maturata dalla incorporata, ai sensi dell’articolo 172, comma 7, del TUIR (che si applica anche alle perdite fiscali e agli interessi passivi indeducibili).

La società istante ritiene che, nei confronti della controllata BETA, non trovino applicazione le limitazioni del diritto al riporto dell’eccedenza ACE, in quanto - anche se BETA non dispone di alcun costo del personale - questa non è qualificabile come una “bara fiscale”.

Entrate: la mancanza di costi del personale non è sintomo di scarsa vitalità aziendale

L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta n. 52 del 13 febbraio 2019, ricorda che, come già specificato nella circolare n. 9/E/2010, il diritto al riporto delle perdite è condizionato, in ogni caso, alla permanenza delle condizioni di vitalità economica – desunte dai ricavi conseguiti e dalle spese per prestazioni di lavoro subordinato – della società che intende riportare le posizioni soggettive passive, al fine di verificare che la stessa non sia stata depotenziata in vista dell’operazione di fusione.

La finalità della norma è proprio quella di salvaguardare la permanenza delle condizioni di vitalità economica, onde evitare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali, degli interessi passivi indeducibili e delle eccedenze ACE.

Nel caso di specie, la controllata incorporata non rispetta esclusivamente l’indice di vitalità economica relativo ai costi del personale, sia in relazione al periodo d’imposta precedente la data di deliberazione della fusione sia in relazione all’infra-periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di efficacia giuridica dell’operazione straordinaria.

L’assenza di tali costi del personale è, però, da ricondurre ad una libera scelta aziendale e non è sintomo di scarsa vitalità economica, avendo la società stessa liberamente optato di non ricorrere al costo di lavoro dipendente, preferendo invece un contratto di service amministrativo.

In tal caso, è da considerare giustificata l’assenza in bilancio di costi per l’amministrazione della società BETA e, in generale, la mancanza di costi del personale esclusivamente ai fini della verifica del relativo indice di vitalità economica di cui all’articolo 172, comma 7, del TUIR.

Considerato tutto ciò, non potendosi desumere – sulla base della sola circostanza della mancanza di costi del personale – la qualifica della società BETA come bara fiscale o come un soggetto depotenziato in vista della fusione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la richiesta disapplicazione delle limitazioni al riporto dell’eccedenza Ace possa essere accolta.

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