Riposi giornalieri “senza eccezioni” al padre se la madre è casalinga

Pubblicato il 26 novembre 2009

Con la circolare n. 118 del 25 novembre 2009, l’Inps torna sull’argomento già trattato nel precedente documento di prassi n. 112/2009, in cui era stato riconosciuto il diritto del lavoratore padre di godere dei riposi giornalieri “per allattamento” nel caso di madre casalinga, subordinandolo a documentate esigenze che distoglievano la madre dalla cura del bambino.

Preso atto della decisione del Consiglio di Stato, in sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, secondo cui la madre casalinga deve essere considerata alla stregua della madre lavoratrice e considerata la più recente interpretazione data dal ministero del Lavoro, con la circolare n. C/2009 del 16 novembre scorso, secondo cui è stato riconosciuto il diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri, ex art. 40 T.U. 151/2001, sempre nel caso di madre casalinga, senza eccezioni e indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l’oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino, la circolare n. 118/2009 conclude ribadendo: “Il padre dipendente, pertanto, in tali ipotesi ed alle condizioni indicate, può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un’ora al giorno a seconda dell’orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (artt. 39 e 45 del D.Lgs. 151/2001). Per quanto non previsto con la presente circolare resta fermo il disposto della circolare 112/2009.

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