Ripresa video anche della strada non è attività esclusivamente “personale o domestica”

Pubblicato il 12 dicembre 2014 L'utilizzo di un sistema di videocamera, che porta a una registrazione video delle persone immagazzinata in un dispositivo di registrazione continua quale un disco duro, installato da una persona fisica sulla sua abitazione familiare per proteggere i beni, la salute e la vita dei proprietari dell'abitazione, sistema che sorveglia parimenti lo spazio pubblico, non costituisce un trattamento dei dati effettuato per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico.

E' questa l'interpretazione fornita dai giudici della Corte europea di Giustizia – causa C-212/13, sentenza dell'11 dicembre 2014 – con riferimento all'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, della Direttiva n. 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

La pronuncia dei giudici europei prende le mosse dalla decisione con cui l'Ufficio per la tutela dei dati personali della Repubblica Ceca aveva constatato la commissione di diverse infrazioni in materia di tutela dei dati personali da parte di un cittadino che aveva installato un sistema di videosorveglianza fisso con cui filmava l'ingresso della propria abitazione, la strada pubblica nonché l'ingresso della casa situata di fronte.

Applicabili le norme a tutela delle persone fisiche sul trattamento dei dati personali

Per la Corte Ue, una videosorveglianza quale quella in questione che si estendeva, anche se solo parzialmente, allo spazio pubblico, era da ritenere diretta verso l'esterno della sfera privata della persona che procedeva al trattamento dei dati con tale modalità, e, pertanto, non poteva essere considerata un'attività esclusivamente “personale o domestica” con conseguente applicazione delle norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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