Riqualificazione energetica. Credito ai soci per trasparenza, no alla retrocessione

Pubblicato il 16 ottobre 2019

L’Agenzia delle Entrate è interpellata sulla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica.

Con la risposta n. 415 del 15 ottobre 2019, l’Agenzia chiarisce che i soci ai quali la società ha imputato per trasparenza la detrazione derivante dalle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica - ex articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 - non possono cedere alla medesima il credito corrispondente alla suddetta detrazione in quanto tale facoltà non è disciplinata dalla previsione normativa.

Riqualificazione energetica. Non è possibile scegliere tra credito d’imposta e detrazione

Se venisse consentita la possibilità di retrocedere il credito all'originario titolare della detrazione si realizzerebbe l'effetto di permettere al beneficiario stesso di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito d'imposta, facoltà non prevista dalla norma.

Riqualificazione energetica. Cedibilità del credito

L’Agenzia, sempre nella nota, chiarisce che il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito va individuato nel “rapporto che ha dato origine alla detrazione”, ciò per evitare che le cessioni dei crediti in argomento si trasformino, di fatto, in strumenti finanziari negoziabili con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Nella risposta sono indicati i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito.

In un parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato, in ordine agli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica che deriverebbero dalla cedibilità illimitata dei crediti d'imposta corrispondenti alle detrazioni, si specifica che per “soggetti privati” cessionari - beneficiari della cessione - devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Dunque, la detrazione può essere ceduta, a titolo esemplificativo:

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi Inpgi, le prossime scadenze da ricordare

23/06/2025

Accesso abusivo alle e-mail dei dipendenti: amministratore IT condannato

23/06/2025

Revoca dall'uso aziendale di non assorbire il superminimo: quando è legittima

23/06/2025

Il periodo di prova

23/06/2025

Dimissioni per fatti concludenti

23/06/2025

Dl Omnibus 2025: Sugar Tax rinviata e IVA ridotta per l’arte

23/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy