Risarcimento del danno patrimoniale e di quello biologico a causa dell'illegittimo ritardo della p.a.

Pubblicato il 03 marzo 2011 Il Consiglio di stato, con sentenza n. 1271 del 28 febbraio 2011, ha accolto il ricorso presentato da un imprenditore avverso la decisione con cui il Tar della Puglia aveva negato allo stesso il risarcimento dei danni a carico del Comune di Leporano per aver, quest'ultimo, illegittimamente ritardato nel rilascio di un permesso di costruire in variante.

Dinanzi all'organo collegiale della giustizia amministrativa, l'ente comunale è stato condannato al risarcimento, in favore del ricorrente, sia del danno patrimoniale sofferto sia di quello biologico subito dal ricorrente in conseguenza dell'insorgenza di una patologia “disturbo ansioso – depressivo reattivo con somatizzazioni somatiche, quali l’alopecia”, ritenuta collocabile proprio nel periodo di attesa del titolo.

Nel corso dell'istruttoria era infatti emerso, per tramite di consulenza tecnica d'ufficio, che il disturbo riscontrato nell'imprenditore trovava la sua causa in “stimoli esterni capaci di influenzare negativamente le capacità di adattamento di un soggetto” e che “la condotta omissiva da parte dell'amministrazione comunale è stata vissuta dall'appellante come atto profondamente ingiusto e inspiegabile, al quale non ha saputo opporre adeguate risposte sul piano dell'elaborazione esistenziale”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Separazione delle carriere: approvata la riforma, ora il referendum

31/10/2025

Elenco revisori enti locali 2026: pubblicato l’avviso per iscrizione e mantenimento

31/10/2025

Collegato agricolo: sostegno a filiere, giovani e donne

31/10/2025

Giustizia e intelligenza artificiale: i limiti fissati da Cassazione e TAR

31/10/2025

Dogane, dal 1° novembre 2025 nuovo assetto organizzativo: cosa cambia

31/10/2025

Commercialisti, novità per le imprese sociali non cooperative

31/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy