Risarcimento per colpa professionale: il termine prescrizionale decorre dalla concreta lesione

Pubblicato il 24 maggio 2010
E' stata confermata da parte dei giudici di Cassazione – sentenza n. 11591 del 2010 – la sentenza con cui, in sede di gravame, era stata riconosciuta la colpa professionale di un avvocato e, conseguentemente, l'obbligo al risarcimento di quest'ultimo in favore di una cliente, a seguito dell'estinzione di un giudizio per mancata riassunzione. Il legale, infatti, aveva lasciato estinguere, per negligenza, un giudizio e per rimediare, aveva poi riproposto una nuova azione quando, però, il diritto della cliente era già estinto.

Gli eredi dell'avvocato, defunto nelle more del procedimento, ritenevano che l'azione risarcitoria attivata dalla cliente fosse, in realtà, prescritta per decorso del termine dei dieci anni. Per questo si erano rivolti alla Corte di legittimità per la quale, tuttavia, occorreva individuare con esattezza il momento iniziale della decorrenza del termine di prescrizione.

In particolare, la Corte ha così sottolineato che poiché il diritto al risarcimento inizia a decorrere dal momento in cui il diritto diventa effettivamente esercitabile e dal momento in cui il danno è oggettivamente percepibile, nel caso di specie la data della decorrenza del termine di prescrizione andava individuata con quella in cui si era verificata in concreto la lesione, e cioè, quando il Tribunale di primo grado, emettendo sentenza, aveva rigettato la domanda.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Inail, obbligo codice Cnel dal 12 gennaio. Cosa cambia

27/01/2026

Congedo parentale fino a 14 anni solo per dipendenti. Contatore da aggiornare

27/01/2026

Casa familiare: convivenza di coniuge e figli non vale accettazione dell’eredità

27/01/2026

Rottamazione quinquies e CPB: precisazioni dal Fisco

27/01/2026

Contributi sanitari integrativi: non imponibili anche senza rapporto di lavoro

27/01/2026

Imposta di soggiorno: il gestore risponde davanti al giudice tributario

27/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy