Risarcimento per equivalente se la riallocazione è eccessivamente onerosa per il datore

Pubblicato il 04 maggio 2018

Con la sentenza n. 10435 del 2 maggio 2018, la Cassazione si è trovata a chiarire quando la reintegrazione è obbligatoria in caso di manifesta insussistenza del fatto organizzativo posto a base della soppressione del posto di lavoro, ovvero se è necessario che sia evidente anche la mancanza del secondo requisito di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ossia l’impossibilità di una diversa ricollocazione del dipendente da licenziare.

La legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo presuppone:

L'onere probatorio è a carico del datore.

Il concetto di eccessiva onerosità del codice civile detta il criterio di scelta del giudice, che può decidere di sostituire il risarcimento per equivalente alla reintegrazione in forma specifica ovvero di diminuire l'ammontare della penale concordata fra le parti.

La Corte indica che il criterio è quello stabilito in generale dall’art. 2058 c.c.: il giudice può disporre il risarcimento per equivalente, anche se il danneggiato ha chiesto la reintegrazione in forma specifica, quando quest’ultima risulta eccessivamente onerosa per il datore.

Ad esempio, quando la reintegrazione sia sostanzialmente incompatibile con la struttura organizzativa medio tempore assunta dall’impresa.

La Cassazione spiega, inoltre, che la sentenza oggetto di ricorso è immune da vizi logico-formali:

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

12/12/2025

Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa

12/12/2025

Contributi 2025 per eventi sportivi: requisiti e scadenze per ASD e SSD

12/12/2025

Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale dal 15 dicembre

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy