Risarcimento per ritardo nella riconferma del giudice di pace

Pubblicato il 25 marzo 2010
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1699 del 2010, ha accolto il ricorso presentato da un giudice di pace che chiedeva di essere risarcito dei danni subiti durante il periodo di mancata riconferma nell'incarico. Il ricorrente si era già rivolto ai giudici amministrativi ed aveva ottenuto, con sentenza passata in giudicato, l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento con cui era stato sollevato dalle sue funzioni da parte del ministero di Giustizia. A causa del ritardo da parte del ministero nel dare immediata esecuzione al giudicato, lo stesso aveva poi chiesto il risarcimento dei danni.

Per il Consiglio, il fatto che il dicastero della Giustizia si fosse tardivamente attivato nel riconfermare il giudice nelle sue funzioni, anche dopo sentenza definitiva, aveva “indubbiamente causato un pregiudizio economico per l'interessato, il quale, avendo già ricoperto l'incarico con risultati positivi, faceva legittimo affidamento sulla prosecuzione dell'attività e dei relativi introiti”.
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