Riscatti a tassazione variabile

Pubblicato il 24 ottobre 2008 Circa l’operatività del regime di previdenza complementare dettato dalla riforma del 2007, una precisazione viene dal documento agenziale 399, di ieri l’altro. Che le regole a base della nuova disciplina per l’esercizio del riscatto delle prestazioni previdenziali operano anche per il passato. Dal 1° gennaio 2007, i presupposti per la richiesta di riscatto delle posizioni individuali maturate presso un fondo pensione preesistente – spiega l’Amministrazione – vanno individuati sulla base del decreto legislativo n. 252/2005. Nel caso rimesso alle Entrate, riferito a dipendenti in mobilità presso il vecchio fondo, opera l’articolo 14, comma 2, lettera b) del decreto. Esso consente il riscatto per mobilità nella misura del 50% della posizione individuale maturata presso il Fondo. Quanto all’imputazione, per l’Agenzia fiscale l’importo va imputato prioritariamente al montante maturato per primo.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy