Riscatto, ricongiunzione e rendita: disponibili le attestazioni fiscali

Pubblicato il 04 marzo 2024

L’Inps, con il messaggio 1° marzo 2024, n. 908, comunica la disponibilità sul Portale dei Pagamenti Inps delle attestazioni fiscali per il pagamento degli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita.

Portale dei Pagamenti e modalità di accesso

Le attestazioni fiscali dei versamenti eseguiti nel 2023 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita, sono visionabili e stampabili nel Portale dei Pagamenti Inps, accessibile al seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e Riscatti” > in Aree tematiche “Portale dei pagamenti” > “Accedi all’area tematica” > “Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite” - “Entra nel servizio” > “Accedi” > sezione “Pagamenti effettuati” > “Stampa attestazione”.

Sono, altresì, disponibili le attestazioni fiscali dei pagamenti per la tipologia di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, effettuati dal diretto interessato, dal proprio superstite o da un parente e affine entro il secondo grado; in questo caso di specie, l’importo versato è detraibile dall’imposta lorda per il 50%, distribuito in cinque quote annuali costanti e di pari importo sia nell’anno di sostenimento che in quelli successivi.

All’interno del Portale è possibile:

Iscritti ex ENPALS, INPDAP e INPGI

Per quanto riguarda le certificazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensione sportivi professionisti ex ENPALS, se non disponibili, potranno essere richieste utilizzando la casella di posta elettronica dedicata.

Le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati in forma rateale dagli Enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle Gestioni ex INPDAP sono visionabili nell’area “Gestione Dipendenti Pubblici”.

Diversamente, gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata (ex Fondo INPGI 1), potranno utilizzare l’apposita casella di posta elettronica individuata dall’Istituto.

Il soggetto interessato, nel caso in cui riscontra discordanze tra importi attestati e importi versati, potrà richiedere la rettifica del documento alla propria sede di competenza.

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