Rischi Iva sulla posa in opera

Pubblicato il 18 giugno 2007

Nell’applicazione del “reverse charge” in edilizia, in vigore dal 1° gennaio 2007, è necessario capire bene la distinzione tra le forniture con posa in opera (cessioni) e gli appalti o i contratti d’opera (prestazioni), in quanto l’inversione contabile non si applica nella prima ipotesi, ovvero nella posa in opera. Tale distinzione è fondamentale anche per la possibilità di accedere all’agevolazione Iva del 4 o 10 %. A tal proposito, nell’articolo si offre una disamina sul tema con le eccezioni del caso contemplate dal Fisco. Si mette in luce, inoltre, come la circostanza che l’inversione contabile si debba applicare solo alle prestazioni di servizi rese da subappaltatori sulla base di contratti d’appalto o d’opera abbia generato confusione derivante dal linguaggio non tecnico utilizzato nel settore.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NASpI: quando è possibile il ripristino dell’indennità? La parola alla Cassazione

27/08/2025

Concorso Giustizia 2025: 2.970 posti per funzionari e assistenti

27/08/2025

Licenziamento orale non provato? Assenza ingiustificata

27/08/2025

Lavoro festivo e turni continuativi: la Cassazione fa chiarezza

27/08/2025

Fondo Dote Famiglia 2025: contributi sportivi per minori con ISEE basso

27/08/2025

Contratto preliminare: no all'Iva sul deposito cauzionale

27/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy