Rischio di bancarotta per distrazione per l'imprenditore che non provvede al recupero dei crediti

Pubblicato il 26 luglio 2013 Con la sentenza n. 32469 del 25 luglio 2013, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso promosso da un imprenditore contro la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione impartitagli dai giudici dei gradi precedenti in quanto, oltre ad essere coinvolto in un grande dissesto finanziario, non aveva provveduto a riscuotere i crediti che avrebbero potuto concorrere alla formazione dell'attivo del compendio patrimoniale dell'impresa.

Con riferimento alla doglianza mossa dall'imputato rispetto all'attribuzione, di natura distrattiva, alla mancata riscossione di parte di crediti che la società vantava nei confronti delle società collegate, la Corte ha precisato come fosse “ineccepibile la risposta motivazionale resa dal giudice di appello”, il quale aveva sottolineato che la nozione giuridica di patrimonio, il cui depauperamento è apprezzabile ai fini della configurazione della bancarotta fraudolenta patrimoniale, è da intendere in senso lato, “comprensivo cioè non solo di beni materiali, ma anche di entità immateriali, quali ragioni di credito che avrebbero dovuto concorrere alla formazione dell'attivo del compendio patrimoniale”.
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