Riserve di utili, passaggio graduale alla nuova aliquota

Pubblicato il 18 dicembre 2008

L’Associazione italiana dottori commercialisti, con la nota di comportamento n. 173, riporta alcune indicazioni sulla tassazione dei dividendi da partecipazioni qualificate, conseguiti da persone fisiche non imprenditori e da società di persone, a seguito del taglio Ires dal 33% al 27,5%. Il decreto ministeriale 2 aprile 2008, a seguito della diminuzione della suddetta aliquota Ires, ha elevato dal 40% al 49,72% la base imponibile prevista dagli articoli 47 e 59 del Testo unico, per gli utili da partecipazione di cui all’articolo 44, comma 1, lettera e). La nuova percentuale si applica ai dividendi originati da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

La norma di comportamento 173 rilascia al riguardo le seguenti precisazioni:

- la presunzione di favore si applica non solo alle “riserve”, ma anche alla distribuzione di “utili” prodotti negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007. Pertanto, gli utili 2008 e seguenti verranno tassati al 40% fino a concorrenza delle riserve pregresse (formati da utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007) e solo per l’eventuale eccedenza con la nuova aliquota d’imponibilità pari al 49,72%;

- nel caso in cui le riserve di utili siano utilizzate, a partire dall’anno successivo a quello in corso a fine 2007, per finalità diverse dalla distribuzione ai soci, devono considerarsi utilizzate in via prioritaria, e fino a loro concorrenza, quelle formate con utili prodotti negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 (che, se distribuiti concorrerebbero alla formazione del reddito complessivo del beneficiario nella misura del 49,72% del relativo importo), indipendentemente dal fatto che siano soggette a vincoli di distribuibilità per obblighi di legge o limiti statutari;

- nel distribuire “riserve di capitale” si considerano prioritariamente distribuiti utile dell’esercizio e riserve di utili, i quali concorrono a formare il reddito imponibile del socio al 40% fino a concorrenza delle riserve di utili prodotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e al 49,72% solo per le eventuali eccedenze;

- stesso discorso vale per le riserve in sospensione d’imposta, per le quali però non vale la presunzione che siano distribuite in luogo delle riserve di capitale;

- nel caso in cui le riserve di utili siano utilizzate, a partire dall’anno successivo a quello in corso a fine 2007, per finalità diverse dalla distribuzione ai soci, devono considerarsi utilizzate in via prioritaria, e fino a loro concorrenza, quelle formate con utili prodotti negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 (che, se distribuiti concorrerebbero alla formazione del reddito complessivo del beneficiario nella misura del 49,72% del relativo importo), indipendentemente dal fatto che siano soggette a vincoli di distribuibilità per obblighi di legge o limiti statutari;

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