Risolto il contratto di locazione dell’immobile adibito a “casa chiusa”

Pubblicato il 20 marzo 2015 Con sentenza n. 5473 depositata il 19 marzo 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha confermato la risoluzione del contratto di locazione di un immobile per grave inadempimento del conduttore, che aveva adibito l’immobile medesimo ad attività di meretricio.

Con la presente pronuncia, la Cassazione - respingendo le censure di parte conduttrice –ha innanzitutto ritenuto pienamente provata la circostanza che nell’albergo locato si svolgesse attività di prostituzione.

E' infatti noto – anche agli onori delle cronache – che i conduttori fossero stati tratti in giudizio in fragranza di reato, ai sensi degli artt. 3 nn. 3 e 8 e 4 n. 7 della L. 75/1958 (c.d. “Legge Merlin” in materia di prostituzione) e che, proprio in previsione di tale disposizione normativa, la Questura avesse fatto chiudere l’albergo per un determinato periodo di tempo.

Ha poi affermato la Suprema Corte – a conferma del precedente grado di giudizio - come, nel caso di specie, il grave inadempimento del conduttore sia idoneo a determinare la risoluzione del contratto di locazione.

  La condotta tenuta dai coniugi conduttori, infatti, non solo è contraria alla morale ed al buon costume, ma costituisce al pari, violazione dell’obbligo di conservazione e di uso - lecito – della cosa locata.

Con ciò, alterando l’equilibrio economico – giuridico del contratto, in danno al locatore, per il degrado morale ed economico subito dall’immobile.
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