Risoluzione del contratto sui bond se non c'è stata un'adeguata informativa sui rischi

Pubblicato il 18 febbraio 2011 Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 280 del 10 gennaio 2011, ha accolto la domanda avanzata da tre clienti di una banca e volta alla dichiarazione di risoluzione dei contratti di investimento in bond argentini sottoscritti dagli stessi in assenza di adeguata informativa circa l'elevato carattere speculativo dell'operazione. Di fatto, è stata sancita la restituzione, in favore di essi attori, della somma investita, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria.

Per i giudici pugliesi, non doveva esservi dubbio che, all'epoca della prima operazione di investimento (1996), la banca “fosse a conoscenza della elevata rischiosità delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina o, comunque, avrebbe dovuto essere a conoscenza di tale circostanza”. La stessa, quindi, non avrebbe potuto effettuare o consigliare detto tipo di operazioni, se non dopo avere fornito all'investitore “informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazione della specifica operazioni o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”. Informazioni ancora più stringenti ai sensi dell'articolo 29 del regolamento Consob secondo cui l'intermediario deve astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori “operazioni, anche se espressamente impartite dal cliente, rispetto a costui non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione, salvo la ripetizione scritta dell’ordine, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”.

Ed è sull'adempimento di tali doveri – si legge nel testo della decisione - che deve essere valutato il comportamento della banca, tenendo, altresì, presente che, a norma dell’articolo 23, 6° comma, decreto legislativo 58/1998, “incombe sulla banca l'onere di provare di avere adempiuto con la specifica diligenza professionale richiesta ed un soggetto che opera nella qualità professionale di intermediario”. Prova, questa, del tutto assente nel caso di specie.
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