Rispetto linee guida adeguate. Niente condanna per il medico

Pubblicato il 02 novembre 2017

Non rileva il grado della colpa

La nuova Legge n. 24/2017 che ha riformato la responsabilità sanitaria, innovando rispetto alla Legge Balduzzi, non attribuisce più alcun rilievo al grado della colpa; sicché la colpa grave non rileva più di quella lieve, essendo entrambe ricomprese nell’ambito di operatività della causa non punibilità (rispetto delle linee guida). L’intento del legislatore è quello di favorire il medico, riducendo gli spazi per la sua possibile responsabilità penale, ferma restando la responsabilità civile.

La nuova legge, in sostanza, cerca di proseguire il percorso di attenuazione del giudizio sulla colpa medica, introducendo una causa di esclusione della punibilità - come sopra accennato - per la sola imperizia subordinata alla condizione del rispetto, da parte dall’esercente la professione sanitaria, delle raccomandazioni di cui alle linee guida definite e pubblicate ai sensi della legge, ovvero, in mancanza di queste, delle buone pratiche clinico assistenziali; purché dette raccomandazioni risultino adeguate alla specificità del caso concreto.

Detta causa di non punibilità si colloca dunque fuori del principio di colpevolezza ed, in detta prospettiva, l’unica ipotesi di permanente rilevanza penale d’imperizia sanitaria, può essere individuata nell’assecondamento, da parte del medico, di linee guida che siano incompatibili con le peculiarità del caso.

Sulla scorta di questa lettura, facendo dunque applicazione della nuova normativa più favorevole all’imputato, la Corte di Cassazione, quarta sezione penale – sentenza n. 50078 del 31 ottobre 2017 - ha annullato, con rinvio, la condanna inflitta ad un sanitario ritenuto responsabile di lesioni colpose nei confronti di una paziente, per averle provocato, in occasione di un intervento di lifting ad un sopracciglio, una consistente diminuzione di sensibilità alla parte interessata per lesione di un nervo.

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