Rispetto per entrambe le parti

Pubblicato il 09 agosto 2011 Con sentenza 17093 dell’8 agosto 2011, la Sezione lavoro della Cassazione ha stabilito che “in tema di licenziamento per giustificato motivo soggettivo nell’esprimere un giudizio di valore necessario per integrare la norma, il giudice di merito compie un’attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa per cui dà concretezza quella parte mobile di essa che il Legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico sociale. Ne consegue che il giudizio sulla futura affidabilità del lavoratore licenziato non può essere espresso dal giudice violando i principi costituzionali da cui si desume che l’assetto organizzativo dell’impresa è di regola insindacabilmente stabilito dal datore di lavoro e che il giudice non può imporre all’imprenditore modifiche alle proprie scelte organizzative”.

Dunque, deve essere rispettato il principio del “giustificato motivo soggettivo”, ma va anche tutelata l’autonomia organizzativa dell’imprenditore così come vuole la Costituzione. Il nodo è rappresentato dal fatto che il giudice della Corte di Appello di Genova aveva reputato ingiusto il licenziamento del lavoratore perché a sanare l’irreparabile lesione sul giudizio di affidabilità futura scaturita dalla condotta del lavoratore sarebbe bastato assegnare il lavoratore ad altre mansioni. Il giudice impropriamente suggerisce una scelta organizzativa all’impresa.
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