Ristrutturazione dei debiti: competenza per transazione fiscale

Pubblicato il 01 febbraio 2024

L’Agenzia delle Entrate emana le disposizioni riguardanti gli adempimenti in materia di transazione fiscale - di cui all'art. 63 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) - nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, a seguito delle novità introdotte dall'art. 4-quinquies, commi 5 e 6, del Dl 18 ottobre 2023, n. 145, convertito (Decreto Anticipi).

Pertanto, con provvedimento prot. n. 21447 del 29 gennaio 2024 identifica la struttura centrale competente ad esprimere il parere conforme nonché la soglia percentuale ed in valore assoluto della falcidia del debito originario.

Prima di analizzare il provvedimento suddetto, riassumiamo il quadro operativo.

Transazione fiscale nell’ambito del Codice della crisi e dell’insolvenza

L’articolo 63 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs n. 14/2019) si occupa della transazione fiscale e degli accordi su crediti contributivi stabilendo che, nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione, il debitore può proporre una transazione fiscale.

In linea generale, l’art. 63 prevede che il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori.

Importanza riveste anche l’attestazione del professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera o), relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, che deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.

L’adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del direttore dell’ufficio.

In tema è poi intervenuto l’articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, del Dl n. 69/2023, convertito, come modificato dall’articolo 4-quinquies, comma 5, del Dl n. 145/2023, convertito (Decreto Anticipi).

Detta norma ha disposto che, nei casi in cui l’adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all’importo definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui all’articolo 63, comma 2, terzo periodo, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, è espresso, per l’Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento.

Dunque, spetta all’Agenzia individuare la percentuale e l’importo della falcidia rispetto al debito originario quando si tratta di proposte di transazione fiscale aventi ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, formulate nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Il Codice della crisi stabilsce che viene risolta di diritto la transazione fiscale conclusa nell’ambito degli accordi di ristrutturazione nel momento in cui il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Transazione fiscale, competenza e falcidia

Delineato il quadro operativo, con il provvedimento prot. n. 21447 del 29 gennaio 2024 è stato stabilito che:

ATTENZIONE: Ci si riferisce alle proposte di transazione fiscale formulate nel contesto dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e non del concordato preventivo, di cui all’articolo 88 del Codice della crisi.

Decorrenza

Fissata dall’Agenzia delle Entrate anche l’entrata in vigore delle regole suddette: si applicano alle proposte di transazione fiscale presentate agli uffici a partire dal 1° febbraio 2024.

Si avvisa che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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