Ritardi non fisiologici nell’erogazione dei premi, applicabile la tassazione separata

Pubblicato il 19 maggio 2021

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 353 del 18 maggio 2021, fornisce chiarimenti in merito all’applicazione del regime di tassazione separata in relazione ai premi di produttività derivanti da redditi di lavoro dipendente.

Nello specifico, il quesito sollevato dall’istante concerneva la possibilità di applicare il regime di tassazione separata, previsto dall’art. 17, comma 1, lett. b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, agli emolumenti correlati ai premi di produttività maturati nell’anno 2019 e che, in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, non sono stati corrisposti nell’anno successivo, entro i relativi limiti di tempo ordinariamente adottati.

In particolare, l’Istante intende assoggettare a tassazione separata gli emolumenti arretrati spettanti ai dipendenti in considerazione della riorganizzazione delle attività lavorative dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e del correlato rallentamento delle ordinarie tempistiche di elaborazione.  

Secondo il riscontro dell’Amministrazione Finanziaria, in ragione delle particolari circostanze che hanno portato ad un cambiamento dei sistemi di valutazione e ad una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (c.d. smart-working) rappresentati dall’istante, nonché del ritardo non fisiologico nella corresponsione degli emolumenti spettanti e riferibili ad annualità precedenti, la fattispecie è riconducibile alle ulteriori ipotesi non dipendenti dalla volontà delle parti previste dall’art. 17, TUIR, sicché può intendersi applicabile il regime di tassazione separata previsto dal comma 1, lett. b), del sopracitato art. 17, TUIR.

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