Ritardo aereo: per il risarcimento basta il biglietto

Pubblicato il 24 gennaio 2018

Riparto dell’onere probatorio in caso di inadempimento o inesatto adempimento da parte del vettore aereo

Per agire ai fini del risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione o dal ritardato arrivo dell'aereo rispetto all'orario previsto, il passeggero è tenuto solo a provare la fonte negoziale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia a produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, “potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del vettore”.

E’ a quest’ultimo, convenuto in giudizio, che spetta, invece, l’onere di dimostrare l'avvenuto adempimento, oppure, in caso di ritardo, che questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dal Regolamento CE n. 261/2004.

Così la Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 1584 depositata il 23 gennaio 2018.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Consulenti del lavoro: in scadenza la seconda rata contributiva all'ENPACL

20/06/2025

Controllo digitale sul lavoro: rischi e sfide del monitoraggio

20/06/2025

Bando Isi 2024: concluso click day del 19 giugno

20/06/2025

Tessere di identificazione dei lavoratori per rafforzare la sicurezza sul lavoro

20/06/2025

Bonus edilizi, la prima casa è agevolata

20/06/2025

Revoca delle dimissioni: iter, tempistiche e obblighi

20/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy