Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), con comunicato stampa 27 febbraio 2026 n. 25, ha annunciato il differimento al 1° maggio 2026 dell’obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni percepite da specifiche categorie di intermediari.
La decorrenza originaria, fissata dalla Legge di Bilancio 2026 al 1° marzo 2026, viene pertanto posticipata di due mesi. Il rinvio sarà formalizzato con un provvedimento legislativo di prossima emanazione.
L’intervento assume rilievo operativo per imprese, sostituti d’imposta e professionisti del settore fiscale chiamati ad adeguare tempestivamente procedure contabili e sistemi informativi.
La disciplina delle ritenute sulle provvigioni trova fondamento nell’articolo 25-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, che regola:
La norma prevede che il committente, in qualità di sostituto d’imposta, operi una ritenuta a titolo di acconto sulle provvigioni corrisposte, anche in caso di rapporti occasionali.
L’aliquota di riferimento è quella del primo scaglione IRPEF di cui all’articolo 11 del TUIR (DPR 917/1986), pari al 23%.
Base imponibile della ritenuta
La ritenuta del 23% non si applica sull’intero ammontare della provvigione, ma su una quota percentuale della stessa:
La condizione relativa all’impiego di dipendenti o collaboratori deve essere comunicata al committente secondo le modalità previste dal DM 16 aprile 1983, oggi effettuabile anche tramite posta elettronica certificata (PEC).
Storicamente, il comma 5 dell’articolo 25-bis del DPR 600/1973 prevedeva specifiche ipotesi di esclusione dalla ritenuta.
Negli ultimi anni, tali disapplicazioni sono state progressivamente ridotte, anche in un’ottica di contrasto all’evasione fiscale, come evidenziato nelle relazioni illustrative ai provvedimenti normativi più recenti.
La Legge di Bilancio 2026 ha eliminato l’esonero per:
L’obbligo di ritenuta sulle provvigioni per tali comparti avrebbe dovuto decorrere dal 1° marzo 2026.
Il rinvio riguarda una platea ampia di operatori economici che operano in contesti caratterizzati da flussi provvigionali articolati, anche di natura internazionale.
1. Agenzie di viaggio e turismo
Nei rapporti con:
2. Agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei
Nei rapporti con:
3. Agenti e commissionari di imprese petrolifere
Con riferimento ai rapporti contrattuali con imprese operanti nel settore energetico.
Il differimento è motivato dalle peculiari caratteristiche operative dei comparti coinvolti, che rendono complesso un adeguamento immediato.
Tra le principali criticità segnalate:
Il legislatore ha ritenuto opportuno concedere un periodo transitorio aggiuntivo, al fine di ridurre il rischio di errori applicativi e contestazioni.
In sintesi:
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Fino al 30 aprile 2026: |
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Dal 1° maggio 2026, salvo ulteriori interventi normativi: |
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