Rito abbreviato condizionato. L’ordinanza di ammissione non è revocabile nel caso di condizione non realizzabile

Pubblicato il 25 ottobre 2012 Le Sezioni unite penali della Cassazione, con la sentenza n. 41461 del 24 ottobre 2012, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in merito alla revocabilità del provvedimento di ammissione del giudizio abbreviato condizionato, qualora divenga impossibile assumere l’integrazione probatoria dedotta in condizione dall’imputato.

Secondo il supremo Collegio di legittimità, in particolare, l’ordinanza di ammissione a tale tipo di procedimento deve ritenersi non revocabile anche nel caso in cui la condizione alla quale il rito è stato subordinato “si riveli non realizzabile per circostanze imprevedibili e sopraggiunte”.
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