Rito appalti e deposito memorie

Pubblicato il 22 agosto 2017

Fino a sei giorni liberi, sia in udienza pubblica che in camera di consiglio

Nel rito superaccelerato per le procedure di affidamento di appalti pubblici – ex art. 120 D.Lgs. n. 104/2010 – la previsione secondo cui “le parti possono produrre memorie fino a sei giorni liberi prima”, riguarda sia la trattazione del giudizio in pubblica udienza che in camera di consiglio. Così statuisce il Tar Campania, Sezione Prima, chiamato a decidere in una complessa controversia per l’affidamento di servizi di ristorazione.

La suindicata previsione dei sei giorni liberi  è tratta dal comma 6 bis dell’art. 120 c.p.a., ove, nel suo complesso, figurano sia disposizioni pacificamente riguardanti l’udienza pubblica che altre relative alla camera di consiglio. Appare dunque preferibile – precisano i Giudici amministrativi con sentenza n. 3226 del del 13 giugno 2017 - una interpretazione che estenda ad entrambe le ipotesi di rito la complessiva previsione sui termini di deposito dei documenti, delle memorie e delle eventuali repliche (rispettivamente di 10, 6 e 3 giorni liberi).

 

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