Rivalutazione dei terreni. Indicazione del valore periziato nell’atto notarile

Pubblicato il 29 dicembre 2017

La legge di Bilancio 2018 ha reiterato la possibilità di procedere alla rivalutazione dei terreni pagando la prima rata il 30 giugno 2018.

Il valore rideterminato costituisce il valore normale minimo utile per il calcolo della plusvalenza e costituisce anche la base imponibile su cui calcolare le imposte di registro, ipotecaria e catastale.

In tale situazione sorge la questione riguardante l’indicazione del valore periziato nell'atto notarile e la sua eventuale assenza.

Sul punto il notariato ha rilasciato uno Studio - n. 32-2017/T – intitolato “Novità in materia di plusvalenze immobiliari: aspetti notarili”, approvato dalla Commissione Studi Tributari il 9 marzo 2017 e pubblicato sul sito della categoria. Tra gli argomenti trattati nel documento, anche le novità in materia di rideterminazione del costo fiscale dei terreni e dei rapporti tra corrispettivo e valore di mercato.

Per quanto riguarda le conseguenze della mancata indicazione e del non allineamento tra valore di rideterminazione periziato (maggiore) e prezzo (inferiore), lo studio sottolinea che, secondo una interpretazione della Corte di cassazione, la mancata indicazione nel rogito di vendita del valore del cespite e della perizia giurata non osta a che il contribuente possa utilizzare la procedura di rideterminazione del costo fiscale iniziale del bene. Lo stesso vale per il mancato allineamento del valore con il prezzo di vendita.

Invece per il Fisco la mancata indicazione nel rogito del valore periziato comporta la possibilità che venga effettuata una rettifica riguardante la determinazione della plusvalenza. La stessa conseguenza è prevista anche per il non allineamento tra valore di rideterminazione periziato (maggiore) e il prezzo di vendita (inferiore).

Il notariato trova che l’orientamento condivisibile sia quello della Corte di cassazione e non quello dell’agenzia delle Entrate.

Però, in caso di scostamenti poco significativi, si è precisato che, anche omettendo di indicare il valore periziato nell’atto, non si andrà incontro ad alcuna plusvalenza tassabile.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica industria - Verbale di incontro del 12/6/2025

17/06/2025

Metalmeccanica industria. Minimi trasferta reperibilità

17/06/2025

Tutela penale degli animali: legge in Gazzetta Ufficiale

17/06/2025

Settore agricolo: agevolazioni Inps per calamità naturali

17/06/2025

Reverse charge e impianti agrivoltaici: chiarimenti Entrate

17/06/2025

Earn out e partecipazioni: tassazione alla cessione, non all’incasso

17/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy