Assegno di maternità dei Comuni: sale l'importo per l’anno 2026

Pubblicato il 10 febbraio 2026

Con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 32 del 9 febbraio 2026, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha reso nota la rivalutazione, per l’anno 2026, della misura e dei requisiti economici dell’assegno di maternità di cui all’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Si attende ora la circolare attuativa dell'INPS.

Indice di rivalutazione ISTAT per l’anno 2025

La rivalutazione è effettuata sulla base della variazione media annua dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), calcolato al netto delle esclusioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 81.

L’ISTAT, con comunicato ufficiale del 16 gennaio 2026, ha certificato che tale variazione, riferita all’anno 2025, è pari al +1,4 per cento.

Misura dell’assegno di maternità per l’anno 2026

In applicazione dell’adeguamento ISTAT, l’assegno mensile di maternità spettante per l’anno 2026, nei casi di nascita, affidamento preadottivo o adozione senza affidamento, è determinato in euro 413,10, qualora riconosciuto nella misura intera.

La prestazione continua a essere corrisposta per un totale di 5 mensilità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Requisito economico e soglia ISEE

Aggiornata anche la soglia ISEE per l’accesso al beneficio.

Per l’anno 2026, il valore massimo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è fissato in euro 20.668,26.

L’assegno di maternità può essere riconosciuto esclusivamente ai nuclei familiari che presentino un indicatore non superiore a tale soglia, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti soggettivi previsti dalla normativa di riferimento.

Assegno di maternità dei Comuni: requisiti, beneficiari e modalità di richiesta

A chi spetta

L’assegno di maternità, previsto dall’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico sulla maternità), è una prestazione di natura assistenziale finalizzata a tutelare le donne che non beneficiano di una copertura previdenziale obbligatoria per la maternità.

Possono infatti accedere al beneficio le donne che non percepiscono le indennità di maternità previste per le lavoratrici dipendenti, autonome, imprenditrici agricole e libere professioniste. La prestazione è riconosciuta alle residenti in Italia, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di un valido titolo di soggiorno.

È prevista la possibilità di accesso anche per le lavoratrici coperte da tutela previdenziale qualora l’indennità di maternità percepita sia di importo inferiore all’assegno di maternità; in tal caso, l’assegno è riconosciuto per la quota differenziale.

Soggetti legittimati diversi dalla madre

In casi particolari, l’assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre, in particolare:

In tali ipotesi devono essere rispettate specifiche condizioni relative alla residenza, al soggiorno regolare della madre, al riconoscimento del figlio e alla sua collocazione nella famiglia anagrafica del padre.

Quando spetta

L’assegno è concesso in caso di parto, adozione o affidamento preadottivo, purché il minore sia regolarmente soggiornante e residente in Italia e non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (limite elevato alla maggiore età per le adozioni o gli affidamenti internazionali).

Per l’anno 2026, il beneficio è riconosciuto per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

Domanda e importo

L’assegno è concesso dai Comuni ed erogato dall’INPS sulla base delle informazioni trasmesse dagli stessi enti locali. L’importo è rivalutato annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall’ingresso del minore nella famiglia in caso di adozione o affidamento preadottivo.

Il Comune è tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione, che viene corrisposta in un'unica soluzione dall'INPS

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