Pubblicato il 16 gennaio 2026, l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall’ISTAT si attesta a quota 121,5.
Tale indice FOI andrà quindi confrontato con quello di dicembre dell’anno precedente per determinare la rivalutazione del fondo TFR al 31 dicembre 2024 in applicazione delle disposizioni di cui al quarto comma dell’art. 2120, Codice Civile, secondo cui, ogni anno, il TFR accantonato deve essere rivalutato secondo un coefficiente a base composta pari all’1,5% in misura fissa (da scaglionare su base mensile) e al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
La rivalutazione del fondo TFR rappresenta un “costo” a carico delle aziende in quanto aumenta il montante accantonato, rivalutandolo nei termini citati. Dall’importo della rivalutazione, inoltre, i datori di lavoro dovranno procedere a trattenere l’imposta sostitutiva di cui all’art. 11, comma 3, decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.
Il trattamento di fine rapporto rientra tra i c.d. elementi della retribuzione differita, ovverosia tra quegli emolumenti, correlati al rapporto di lavoro subordinato, che maturano durante un determinato arco temporale e la cui erogazione è posticipata in un momento successivo.
Specificamente, il trattamento di fine rapporto matura durante tutto il corso del rapporto di lavoro per poi essere erogato alla cessazione dello stesso.
La disciplina sul trattamento di fine rapporto è contenuta nell’art. 2120, Codice Civile, e la sua misura è determinabile sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso, divisa per 13,5.
Fatte salve specifiche disposizioni del contratto collettivo, la retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, ivi incluso l’eventuale equivalente delle prestazioni in natura.
Di seguito un esempio dettagliato delle quote TFR maturate:
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Periodo |
Imponibile TFR |
Quota lorda TFR |
Imponibile contributi sociali |
Ritenuta INPS IVS (0,5%) |
TFR maturato |
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gen-25 |
1.886,02 € |
139,71 € |
1.886,00 € |
9,43 € |
130,28 € |
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feb-25 |
1.886,02 € |
139,71 € |
1.886,00 € |
9,43 € |
130,28 € |
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mar-25 |
1.886,02 € |
139,71 € |
1.886,00 € |
9,43 € |
130,28 € |
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apr-25 |
1.886,02 € |
139,71 € |
1.886,00 € |
9,43 € |
130,28 € |
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mag-25 |
1.886,02 € |
139,71 € |
1.886,00 € |
9,43 € |
130,28 € |
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giu-25 |
4.507,86 € |
333,92 € |
4.544,00 € |
22,72 € |
311,20 € |
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lug-25 |
1.953,69 € |
144,72 € |
1.987,00 € |
9,94 € |
134,78 € |
|
ago-25 |
1.953,63 € |
144,71 € |
1.987,00 € |
9,94 € |
134,78 € |
|
set-25 |
1.953,63 € |
144,71 € |
1.987,00 € |
9,94 € |
134,78 € |
|
ott-25 |
1.953,63 € |
144,71 € |
1.987,00 € |
9,94 € |
134,78 € |
|
nov-25 |
2.028,77 € |
150,28 € |
2.062,00 € |
10,31 € |
139,97 € |
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dic-25 |
3.952,34 € |
292,77 € |
4.121,00 € |
20,61 € |
272,16 € |
|
TOTALE TFR QUOTA ANNO |
1.913,82 € |
||||
L’art. 2120, comma 4, dispone che il trattamento di fine rapporto accantonato (c.d. fondo TFR), con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa (eventualmente da riproporzionare in dodicesimi per i rapporti cessati nel corso dell’anno) e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Ciò sta a significare che la quota TFR imputabile annuale è composta da:
Esclusivamente sulla quota finanziaria, ai sensi dell’art. 11, comma 3, decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, come modificato dall’art.1, comma 625, legge 23 dicembre 2014, n. 190, è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 17%, da versare in acconto entro il 16 dicembre dell’anno in corso (codice tributo 1712) e a saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo (codice tributo 1713).
Per la determinazione dell’acconto è utilizzabile uno dei seguenti metodi:
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Metodo storico |
Metodo previsionale |
|
Secondo il metodo storico, l’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto può essere determinato nella misura del 90% dell’imposta sostitutiva relativa all’anno precedente. Ai fini del calcolo sarà, dunque, sufficiente calcolare e versare il 90% dell’imposta relativa al precedente periodo d’imposta, senza tenere conto di eventuali cessazioni e contestuali erogazioni di TFR. Pertanto, secondo il metodo storico, è applicabile la seguente formula: Acconto “anno N” = Imposta sostitutiva rivalutazione TFR “anno N-1” x 90% |
Il metodo previsionale, invece, consente di determinare l’acconto dell’imposta sulla rivalutazione del TFR in funzione delle rivalutazioni che maturano nell’anno per il quale l’acconto stesso è dovuto. Con tale sistema, l’acconto sarà, dunque, pari al 90% dell’imposta sostitutiva calcolata sulla rivalutazione presunta per l’anno in corso, tenendo conto delle cessazioni e delle relative erogazioni del TFR. Pertanto, secondo il metodo previsionale, è applicabile la seguente formula: Acconto “anno N” = Imposta sostitutiva rivalutazione TFR “anno N-1” dei soli lavoratori in forza al 30 novembre (anno N) x 90% |
Per calcolare l’importo della quota finanziaria e del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione è necessario essere a conoscenza dell’indice ISTAT del mese di dicembre dell’anno.
Per il mese di dicembre 2025, l’indice in argomento è stato reso noto il 16 gennaio 2026, ed è fissato nel valore di 121,5, pari a un +0,2 sul mese precedente e a +1,3 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Conseguentemente, il fondo TFR al 31 dicembre 2024 andrà rivalutato come segue:
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Rivalutazione del TFR |
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Descrizione |
Valori |
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Fondo TFR A.P. (al 31.12.2024) |
€ 11.294,80 |
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Rivalutazione fondo TFR al 31.12.2024 |
€ 261,04 |
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Imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (17%) |
€ 44,38 |
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Quota finanziaria netta TFR anno 2025 |
€ 216,66 |
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Imposta sostitutiva su rivalutazione TFR in acconto (1712) |
€ 32,06 |
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Imposta sostitutiva su rivalutazione TFR a saldo (1713) |
€ 12,32 |
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Retribuzione utile ai fini del TFR nell’anno 2025 |
€ 30.411,78 |
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Imponibile sociale INPS |
€ 30.443,00 |
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Contribuzione aggiuntiva INPS (0,5%) |
€ 152,22 |
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TFR lordo dell’anno |
€ 2.252,72 |
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Quota capitale netta TFR anno 2025 |
€ 2.100,50 |
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Quota TFR anno 2025 (Quota capitale + finanziaria) |
€ 2.317,16 |
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Fondo TFR al 01.01.2026 |
€ 13.611,96 |
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Anno |
Mese |
TFR maturato fino al periodo compreso tra |
Coefficiente di rivalutazione (%) |
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2025 |
dicembre |
15 dic - 14 gen |
2,311148 |
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2025 |
novembre |
15 nov - 14 dic |
2,061356 |
|
2025 |
ottobre |
15 ott - 14 nov |
1,998752 |
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2025 |
settembre |
15 set - 14 ott |
2,060940 |
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2025 |
agosto |
15 ago - 14 set |
1,998336 |
|
2025 |
luglio |
15 lug - 14 ago |
1,873336 |
|
2025 |
giugno |
15 giu - 14 lug |
1,436356 |
|
2025 |
maggio |
15 mag - 14 giu |
1,24896 |
|
2025 |
aprile |
15 apr - 14 mag |
1,186356 |
|
2025 |
marzo |
15 mar - 14 apr |
1,123752 |
|
2025 |
febbraio |
15 feb - 14 mar |
0,811564 |
|
2025 |
gennaio |
15 gen - 14 feb |
0,561772 |
Il fondo TFR deve essere rivalutato dal datore di lavoro esclusivamente nel caso in cui lo stesso sia accantonato in azienda.
Nel caso in cui il lavoratore abbia scelto un fondo di previdenza complementare, sarà esclusa, in tutto o in parte, l’applicazione del sistema di rivalutazione del trattamento di fine rapporto destinato a forme di previdenza complementare.
Nel caso in cui, invece, il datore di lavoro abbia l’obbligo di versare il TFR al Fondo di Tesoreria INPS, pur rimanendo il “costo” della rivalutazione a carico del fondo stesso, i datori di lavoro saranno chiamati a gestire tale operazione mediante specifiche evidenze sul flusso Uniemens.
In particolare, i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione ai sensi dell’art. 2120, Codice Civile e calcolare sulla stessa l’imposta sostitutiva del 17%, recuperandola in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.
L’importo dell’imposta sulla rivalutazione del TFR dovrà essere riportato nel quadro “D” del modello DM10, preceduto dal codice PF30, avente il significato di “importo imposta sostitutiva TFR Fondo di Tesoreria”, nell’elemento <CausaleRecTFR> della denuncia aziendale.
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