Rogatorie internazionali. Prova inammissibile solo se acquisita in violazione del diritto di difesa

Pubblicato il 10 novembre 2012 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 43535 del 9 novembre 2012 “in tema di rogatoria internazionale, trovano applicazione le norme processuali dello Stato in cui l’atto viene compiuto (lex loci), con l’unico limite che la prova non può essere acquisita ove contrasti con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano e, in particolare, con l’inviolabile diritto di difesa”.

Un tale contrasto – continua la Corte – non può essere ravvisato quando sia denunciata la mera inosservanza di regole dettate dal codice di rito dello Stato richiedente, ma lo è soltanto quando venga prospettata l’assenza nell’ordinamento dello Stato richiesto di una normativa a tutela delle garanzie difensive. E’ possibile, infatti, che queste vengano disciplinate in modo non uniforme dai vari ordinamenti e non è detto che la diversa disciplina eventualmente prevista dallo Stato richiesto si ponga in insanabile conflitto con i principi fondamentali del nostro ordinamento.

Nel caso di specie, la difesa dell'ex presidente del Credito Sammarinese, coinvolto in un’indagine di riciclaggio, aveva eccepito, dinanzi ai giudici di Cassazione, l’inammissibilità delle dichiarazioni accusatorie rese contro di lui dai coindagati, sull’assunto che questi ultimi non avevano ricevuto, prima di essere interrogati per rogatoria dall’Autorità giudiziaria di San Marino, l’avvertimento di cui all’articolo 64, comma 3, lettera b) del Codice di procedura penale, che consente all'interrogato, indagato nel medesimo procedimento, di non rispondere alle domande.

Secondo la Corte, in particolare, la mancanza di detto avvertimento non comportava alcuna sostanziale violazione del diritto di difesa; ed infatti – si legge nel testo della decisione – “il diritto al silenzio dei predetti, a prescindere dal preventivo avvertimento formale di potersene avvalere, può essere garantito – di fatto – in altra maniera, non risultando che siano stati costretti a rendere l’interrogatorio”.
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