La Legge n. 14 del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2026 e in vigore dal 20 febbraio 2026, introduce diverse modifiche alla disciplina della gestione dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo, incidendo in modo significativo sui casi di rottamazione dei veicoli.
Il provvedimento interviene sul decreto legislativo n. 209 del 2003, e sul decreto legislativo n. 152 del 2006, oltre a disciplinare in maniera organica l’attestazione di inutilizzabilità dei veicoli e ad aggiornare il regime sanzionatorio applicabile.
La principale novità introdotta dalla legge riguarda l’inserimento dei nuovi commi 8-bis e 8-ter dell’articolo 5 del d.lgs. n. 209 richiamato.
Alla richiesta di cancellazione dal PRA, dai registri della motorizzazione civile o dal registro unico telematico, del veicolo fuori uso destinato alla rottamazione, non può essere opposto il fermo amministrativo iscritto ai sensi dell’articolo 86 del DPR n. 602 del 1973, anche quando il veicolo:
La disposizione chiarisce espressamente che tale disciplina non si applica alla radiazione per esportazione, anche qualora riguardi veicoli qualificati come fuori uso.
Pur rendendo inefficace il fermo amministrativo ai fini della cancellazione per rottamazione, il legislatore introduce un limite di particolare rilievo.
In presenza di fermo amministrativo iscritto sul veicolo da rottamare, non può essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblico per l’acquisto di un nuovo veicolo, né al proprietario né a chi acquisisca la disponibilità del mezzo per suo tramite.
Viene poi disciplinata, in modo puntuale, la procedura applicabile ai veicoli iscritti al PRA rinvenuti da organi pubblici, non reclamati dal proprietario o acquisiti per occupazione.
In tali ipotesi, i comuni, le province, le città metropolitane o l’ente proprietario della strada sono tenuti a:
Il proprietario può opporsi entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. In assenza di opposizione, l’ente procedente può disporre la rimozione, la demolizione e la cancellazione dal PRA, senza che il fermo amministrativo possa essere opposto.
Nei casi di incolumità pubblica, sicurezza stradale, tutela ambientale o in presenza di esigenze urgenti e improrogabili, la rimozione del veicolo è disposta immediatamente.
Con l’articolo 2 della legge, disposizioni di contenuto analogo sono introdotte nell’articolo 231 del d.lgs. n. 152/2006.
Anche in questo ambito, il fermo amministrativo non è opponibile alla cancellazione per rottamazione dei veicoli fuori uso rinvenuti, non reclamati o acquisiti per occupazione, restando ferme sia l’esclusione degli incentivi pubblici sia la non applicabilità della disciplina alla radiazione per esportazione.
L’articolo 3 della legge disciplina l’attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione.
Il rilascio dell’attestazione rientra tra i servizi a domanda individuale erogati dai comuni. Le tariffe sono determinate dagli enti locali nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario.
Nei casi previsti dalla legge, l’attestazione è rilasciata dalla polizia locale o dall’ufficio individuato dall’ente proprietario della strada ed è obbligatoria qualora il veicolo sia sottoposto a fermo amministrativo.
La legge interviene inoltre sul regime sanzionatorio, incrementando gli importi previsti, mediante l’innalzamento delle soglie minime e massime.
Infine, l’articolo 4 introduce una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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