Il MEF interviene su rottamazione-quinquies e concordato preventivo biennale 2026-2027 con due risposte a interrogazioni parlamentari pubblicate il 20 maggio 2026.
I chiarimenti riguardano, da un lato, il perimetro della nuova definizione agevolata prevista dalla legge di Bilancio 2026; dall’altro, la metodologia di calcolo delle proposte di concordato per il nuovo biennio.
Sul primo fronte, il Governo esclude l’estensione della rottamazione-quinquies ai debiti contributivi verso le Casse previdenziali privatizzate e la gestione separata INPGI. Sul CPB, invece, viene respinta l’ipotesi di una “stangata” per partite IVA, professionisti, artigiani e piccole imprese, confermando la natura facoltativa dello strumento.
Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05405, il MEF chiarisce che la rottamazione-quinquies resta circoscritta ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a seguito di controlli automatici e formali, e da contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Restano quindi fuori dall’ambito applicativo della definizione agevolata i debiti contributivi verso gli enti di previdenza privatizzati e la gestione separata dell’INPGI.
Il Governo motiva il mancato ampliamento della platea con ragioni tecniche, operative e finanziarie. In particolare, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non dispone delle informazioni necessarie per distinguere, tra i carichi affidati dalle Casse, quelli non derivanti da attività di accertamento.
A ciò si aggiunge un profilo temporale: la procedura è già avviata da mesi e il termine per presentare la dichiarazione di adesione è scaduto il 30 aprile 2026. Un’estensione in questa fase non sarebbe compatibile con il calendario dei pagamenti già fissato e richiederebbe una nuova valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
L’eventuale inclusione dei debiti verso Casse privatizzate e INPGI richiederebbe quindi una specifica norma, con un calendario coerente con le esigenze operative dell’Agente della riscossione e con adeguata copertura finanziaria.
Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05407, il MEF interviene invece sul concordato preventivo biennale 2026-2027, escludendo che la metodologia di calcolo delle proposte comporti rincari generalizzati o una tassazione presuntiva imposta unilateralmente dal Fisco.
Il Governo ribadisce che il CPB resta uno strumento di compliance volontaria, al quale il contribuente può aderire solo se ritiene conveniente ottenere certezza sul carico fiscale del biennio. La metodologia relativa al 2026-2027, viene precisato, non prevede modifiche significative rispetto a quella applicata per i bienni 2024-2025 e 2025-2026.
Sul fronte delle adesioni, il MEF segnala che nella prima applicazione il concordato ha interessato oltre mezzo milione di contribuenti, pari a circa il 20% della platea potenziale. Di questi, il 33,9% presentava piena affidabilità ISA, il 25% un livello di affidabilità sufficiente ad accedere ai benefici premiali e il 41% punteggi più bassi o comunque non adeguati ai benefici premiali.
Secondo il Governo, questi dati confermano la funzione del CPB come strumento di emersione delle basi imponibili e di consolidamento dei comportamenti fiscali virtuosi.
Tra le novità per il nuovo biennio viene richiamato anche il decreto ministeriale 11 maggio 2026, che introduce una nuova causa di cessazione del concordato legata agli effetti economici negativi derivanti dai conflitti armati e dall’instabilità geopolitica nell’area mediorientale.
Il MEF assicura, infine, il proseguimento del monitoraggio sull’istituto, sia in termini di livelli di adesione sia con riferimento agli effetti sul gettito e sui comportamenti dei contribuenti.
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