L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel corso dei Videoforum dei Commercialisti, hanno fornito indicazioni operative su temi di particolare impatto per contribuenti e professionisti, tra cui l’assenza di qualsiasi tolleranza nei pagamenti tardivi, le nuove regole sulla decadenza dalla rottamazione quinquies, il perimetro dei carichi ammessi ed esclusi e le condizioni per il mantenimento del concordato preventivo in presenza di nuove attività.
La rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali introduce un cambio di impostazione rilevante rispetto alle precedenti definizioni agevolate. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) ha chiarito che non è più previsto alcun periodo di tolleranza per i pagamenti effettuati oltre la scadenza ordinaria. Anche un solo giorno di ritardo nel versamento di una rata rileva ai fini della decadenza dal beneficio.
Il chiarimento è stato fornito nel corso di un Videoforum dei Commercialisti, nel quale AdER ha risposto a specifici quesiti sulla nuova disciplina.
Uno degli aspetti più significativi della rottamazione quinquies riguarda l’eliminazione dei cinque giorni di tolleranza che erano invece previsti nelle precedenti rottamazioni (rottamazione ter e rottamazione quater).
Nelle edizioni precedenti, il pagamento di una rata con un ritardo non superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza ordinaria non comportava la decadenza dalla definizione agevolata.
Questa previsione non è presente nella quinta edizione.
Di conseguenza:
Accanto alla “tolleranza zero” sui ritardi, la rottamazione quinquies introduce un meccanismo di decadenza parzialmente diverso rispetto al passato.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la decadenza si verifica nei seguenti casi:
La seconda rata non pagata, indipendentemente dal momento in cui si verifica, comporta la decadenza automatica dalla rottamazione, con perdita degli effetti della definizione agevolata.
Un ulteriore chiarimento di rilievo riguarda i contribuenti che, al momento della domanda di adesione, hanno piani di rateazione ordinaria attivi ai sensi dell’articolo 19 del Dpr 602/1973.
È confermata la possibilità di aderire alla rottamazione quinquies anche per carichi già inseriti in una dilazione ordinaria, a condizione che tali carichi rientrino nel perimetro oggettivo della definizione.
In questi casi:
La presentazione della domanda di rottamazione quinquies non sospende il pagamento delle rate relative ai debiti esclusi dalla definizione agevolata.
Per queste posizioni:
Il rispetto di tali obblighi è essenziale per evitare la decadenza dalla rateazione ordinaria e l’avvio delle ordinarie procedure di riscossione.
La rottamazione quinquies si applica esclusivamente a specifiche tipologie di carichi. In particolare, rientrano nella definizione agevolata i debiti:
Un altro profilo affrontato riguarda il coordinamento tra le due definizioni agevolate.
È stato ribadito che:
Per questo motivo, risulta fondamentale una verifica preventiva dei carichi tramite:
La legge di bilancio 2026 ha definito in modo puntuale il perimetro dei carichi ammessi alla rottamazione quinquies, includendo anche alcune sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada. Tuttavia, l’accesso alla definizione agevolata non è generalizzato e presenta importanti esclusioni, in particolare per i carichi affidati da enti locali e regioni.
Una corretta individuazione delle cartelle rottamabili risulta quindi essenziale per evitare errori in fase di adesione.
Rientrano nella rottamazione quinquies le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada, disciplinato dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a condizione che tali sanzioni siano state emesse da amministrazioni dello Stato.
In particolare, sono ammesse alla definizione agevolata:
Queste cartelle possono quindi essere incluse nella rottamazione, con applicazione delle regole ordinarie previste dalla normativa vigente in materia di definizione agevolata.
La distinzione non riguarda la tipologia di violazione, ma l’ente che ha emesso la sanzione. Anche se la multa riguarda il Codice della strada, il carico non è definibile se l’atto è stato irrogato da un’amministrazione comunale.
Di conseguenza:
Inoltre, rientrano tra i carichi esclusi, a titolo esemplificativo:
Nel contesto del concordato preventivo biennale (Cpb), disciplinato dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle cause di decadenza in presenza dell’apertura di nuove unità locali e dell’avvio di attività aggiuntive.
Le precisazioni sono state rese nel corso del VideoForum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili, con specifico riferimento ai contribuenti che hanno aderito al concordato per il biennio 2025/2026.
In linea di principio, l’adesione al concordato preventivo biennale non preclude la possibilità per l’impresa di aprire una nuova unità locale per l’esercizio di un’attività ulteriore rispetto a quella originaria.
Tuttavia, la permanenza nell’accordo resta subordinata a condizioni ben precise. In particolare, l’apertura di una nuova attività non deve incidere sulla prevalenza dell’attività principale che ha costituito la base della proposta di concordato.
La questione si pone soprattutto quando la nuova attività:
Ruolo degli Isa nella verifica delle cause di cessazione
Come noto, il regime di concordato preventivo biennale cessa di avere efficacia se il contribuente modifica l’attività esercitata nel corso del biennio rispetto a quella svolta nel periodo d’imposta precedente.
L’articolo 21, comma 1, lettera a), del d.lgs. 13/2024 prevede tuttavia un’importante eccezione:
Su questo punto trovano applicazione anche i chiarimenti già forniti dall’Agenzia delle Entrate in materia di esclusione dagli Isa, contenuti nella circolare n. 18/E del 2024, nonché nella Faq del 25 ottobre 2024, n. 6.
Attività aggiuntive e applicazione di Isa differenti
Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività soggette a Isa differenti, la causa di cessazione dal concordato non opera automaticamente.
Secondo l’Agenzia delle Entrate:
Il criterio della prevalenza assume quindi un ruolo centrale nella valutazione della continuità del concordato.
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