Rottamazione, Ungdcec chiede ulteriore proroga

Pubblicato il 19 aprile 2017

Si avvicina il termine del 21 aprile 2017 per la rottamazione delle cartelle.

Un'ulteriore proroga sarebbe opportuna, non quale "concessione", ma come "atto dovuto" per permettere ai professionisti di far fronte ad una macchina amministrativa dimostratasi poco organizzata.

È questa la sintesi del comunicato stampa dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Ungdcec).

Si fatica a mantenere standard di professionalità e precisione

E' posto a carico dell’Agente della riscossione l'onere di informativa ai debitori con tutti i dati necessari per la individuazione dei carichi definibili. Ma le iniziative, volte a rendere più agevole l’accesso alla rottamazione, sono partite in ritardo, con conseguente sovraccarico in primo luogo dei sistemi informatici e conseguentemente degli uffici.

A farne le spese, più di ogni altra realtà, quella siciliana: le disfunzioni organizzative e del sistema informatico di Riscossione Sicilia s.p.a. hanno e stanno rallentando oltremodo l’attività di verifica, compilazione e presentazione delle istanze.

E', in particolare, rilevante la lentezza con cui le sedi provinciali del Concessionario per la Riscossione per la Sicilia abilita i soggetti delegati alla consultazione delle posizioni dei clienti.

I punti critici e le proposte

Sembra una punizione senza alcun valido motivo la previsione secondo cui chi decade dalla definizione non ha più la possibilità di rateizzare il debito.

A luglio partirà la "Nuova Riscossione", in merito i giovani commercialisti auspicano un concreto atto di compliance, con il riconoscimento ai contribuenti della possibilità di instaurare un vero contraddittorio sulle istanze presentate.

Infine, l'Ungdcec raccoglie i dubbi sul coordinamento tra le due disposizioni di definbizione agevolata su cartelle e liti fiscali.

Tra i nodi la previsione che per accedere a quella delle liti occorre, in caso di lite definibile che rientri anche nella rottamazione dei ruoli, aver aderito alla rottamazione delle cartelle.

Si prospetta l'ipotesi paradossale, dunque, che se un contribuente si trova in appello, avendo impugnato una cartella di pagamento, e non ha pagato nulla in ragione della sospensiva e dell’accoglimento del ricorso, non potrà fruire della definizione della lite se non avrà presentato la domnanda di rottamazione entro il 21 aprile (prima di conoscere i requisiti per la definizione delle liti pendenti).

 

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