Sì al licenziamento per scarso rendimento se questo è inferiore alla media

Pubblicato il 10 luglio 2015

Il licenziamento per cosiddetto "scarso rendimento”, costituisce un'ipotesi di recesso del datore per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14310 del 9 luglio 2015, ha confermato la legittimità di un licenziamento intimato per scarso rendimento sostenuto da un monitoraggio dell’attività di un prestatore di lavoro e relativo confronto con quella degli altri dipendenti che ha dimostrato una sproporzione significativa tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento.

Per la Corte, nel contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non si obbliga al raggiungimento di un risultato ma alla messa a disposizione del datore delle proprie energie, nei modi e nei tempi stabiliti, per cui, il mancato raggiungimento del risultato prefissato, non costituisce di per sé inadempimento.

Tuttavia , nel caso in cui siano individuabili dei parametri per accertare che la prestazione sia eseguita con la diligenza e professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, il discostamento dai detti parametri può costituire segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione (Cass., 20 agosto 1991, n. 8973).

Per dimostrare quindi che ci sia stato effettivo inadempimento, è necessario valutare la condotta del lavoratore nel suo complesso per un'apprezzabile periodo di tempo, tenendo bene a mente che il mancato raggiungimento del parametro non va confuso con l'oggetto dell'accertamento, che è costituito dall’inesatta o incompleta o mancata esecuzione della prestazione.

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