Sì al compenso del professionista se la modifica illecita è espressamente richiesta dal committente

Pubblicato il 06 settembre 2010
I giudici di Cassazione, con sentenza n. 18747 del 19 agosto, hanno respinto il ricorso presentato da alcuni clienti di un ingegnere avverso la decisione con cui la Corte d'appello di Reggio Calabria aveva riconosciuto che il professionista avesse comunque diritto al compenso pattuito anche se il progetto posto in essere risultava violare la normativa urbanistica. Per i ricorrenti il contratto era da considerare nullo poiché lo stesso era mosso da un motivo illecito; ne derivava il venir meno del diritto al compenso per l'ingegnere. 

Di diverso avviso la Corte di legittimità, secondo cui il diritto al pagamento del professionista non può venir meno nei casi in cui - come in quello di specie - sia la stessa committenza, nella propria autonomia contrattuale, a chiedere espressamente di inserire nel progetto un'opera irrealizzabile in quanto posta in violazione delle normative urbanistiche.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Consorzi di bonifica - Ipotesi di accordo del 21/5/2025

01/08/2025

CCNL Energia e petrolio - Verbale di accordo del 10/7/2025

01/08/2025

Energia e petrolio. Verifica scostamento inflattivo

01/08/2025

Blocco dei licenziamenti per Covid-19: la Corte Costituzionale conferma l’esclusione per i dirigenti

01/08/2025

Licenziamento per video su TikTok: illegittimo senza intento denigratorio

01/08/2025

Cessione del quinto: dall'Inps nuove funzionalità

01/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy