Sì al differimento della pena per il detenuto gravemente malato

Pubblicato il 09 settembre 2010
Con sentenza n. 30511 del 30 luglio 2010, la Cassazione, Prima sezione penale, ha annullato l'ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Potenza aveva negato ad un detenuto affetto da un tumore al cervello il differimento della pena richiesto in vista di un delicato intervento chirurgico per l’asportazione del cancro. 

Per la Cassazione, “il giudice investito della delibazione della domanda per l’applicazione dell’art. 147 c.p. deve tener conto, indipendentemente dalla compatibilità o meno dell’infermità con la possibilità di assistenza e cura offerte dal sistema carcerario, anche dell’esigenza di non ledere comunque il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso dell’umanità“. La sofferenza aggiuntiva – continuano i giudici di legittimità - “è comunque inevitabile ogni qualvolta la pena debba essere eseguita nei confronti di soggetto in non perfette condizioni di salute, di tal che essa può assumere rilievo solo quando si appalesi presumibilmente di entità tale da superare i limiti della umana tollerabilità”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Igiene ambientale Conflavoro - Accordo di rinnovo economico del 27/10/2025

03/11/2025

CCNL Multiservizi Conflavoro - Accordo di rinnovo economico del 27/10/2025

03/11/2025

Multiservizi Conflavoro. Minimi e una tantum

03/11/2025

Igiene ambientale Conflavoro. Nuovi minimi

03/11/2025

POS e registratori di cassa: dal 2026 obbligo di collegamento logico

03/11/2025

Incentivi alle assunzioni: dal 1° aprile 2026, obbligo di pubblicazione sul SIISL

03/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy