Sì al differimento della pena per il detenuto gravemente malato

Pubblicato il 09 settembre 2010
Con sentenza n. 30511 del 30 luglio 2010, la Cassazione, Prima sezione penale, ha annullato l'ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Potenza aveva negato ad un detenuto affetto da un tumore al cervello il differimento della pena richiesto in vista di un delicato intervento chirurgico per l’asportazione del cancro. 

Per la Cassazione, “il giudice investito della delibazione della domanda per l’applicazione dell’art. 147 c.p. deve tener conto, indipendentemente dalla compatibilità o meno dell’infermità con la possibilità di assistenza e cura offerte dal sistema carcerario, anche dell’esigenza di non ledere comunque il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso dell’umanità“. La sofferenza aggiuntiva – continuano i giudici di legittimità - “è comunque inevitabile ogni qualvolta la pena debba essere eseguita nei confronti di soggetto in non perfette condizioni di salute, di tal che essa può assumere rilievo solo quando si appalesi presumibilmente di entità tale da superare i limiti della umana tollerabilità”.
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