Sì al mobbing solo se dura 6 mesi

Pubblicato il 06 novembre 2009

Con sentenza n. 20046 del 17 settembre 2009, la Corte di cassazione ha respinto le istanze di ricorso di una lavoratrice che aveva lamentato di essere stata sottoposta per il periodo di un trimestre a mobbing, avvenuto prima con una illegittima contestazione di assenza dal lavoro, poi mediante l’allontanamento dalle funzioni manageriali, infine arrivando al licenziamento.

I giudici di legittimità hanno ricordato come il mobbing consiste in una “pratica persecutoria o di violenza psicologica perpetrata dal datore di lavoro o da colleghi nei confronti di un lavoratore (mobbizzato) per costringerlo alle dimissioni o comunque ad uscire dall'ambito lavorativo”.

Quindi per concretarsi azione di mobbing è necessario che la condotta persecutoria sia sistematica e duratura attraverso la reiterazione per un tempo di almeno 6 mesi, come ha disposto la prassi giudiziaria, degli episodi vessatori.

Circa gli avvenimenti riportati dalla lavoratrice, emerge, nel caso di specie, la prova attraverso testimoni che era in atto un processo di ristrutturazione aziendale, diretto a realizzare l'unificazione della gestione amministrativa delle varie aziende del gruppo stesso.

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