Sì al riconoscimento dei costi in sede di accertamento in assenza di documenti

Pubblicato il 03 dicembre 2012 La Ctr Calabria, con la sentenza 204/01/2012, accoglie l’appello di un contribuente che a causa di forza maggiore, debitamente denunciata, non era stato in grado di esibire, durante una verifica fiscale, la documentazione necessaria e per tale ragione era stato raggiunto da un atto impositivo.

Nella ricostruzione del reddito ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del Dpr 600/73, però, l’Ufficio aveva disconosciuto i costi non documentati che erano stati evidenziati nella dichiarazione presentata.

La Ctr, sottolineando il fatto che il contribuente non si era rifiutato di esibire le scritture contabili, ma era di fatto impossibilitato, ribadisce il diritto per lo stesso di vedersi riconoscere i costi in sede di accertamento. La Commissione regionale, infatti, evidenzia che “in base al principio della capacità contributiva, la determinazione dei ricavi senza tenere conto dei costi è contraria alla Costituzione oltre che illogica dal punto di vista economico”. Pertanto, la proposta del contribuente di procedere ad una determinazione del reddito con una ricostruzione anche induttiva dei costi è da considerarsi accolta.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Credito d'imposta formazione giovani agricoltori: a chi e quanto spetta

25/08/2025

Avvocati certificatori fiscali: pubblicato il Regolamento CNF

25/08/2025

Patent Box 2025: chiarimenti Entrate su software e registrazione SIAE

25/08/2025

IVA doganale: le condizioni per la detrazione

25/08/2025

False fatture e contabilità parallela: legittimo il licenziamento del dirigente

25/08/2025

TU Registro e ad altri tributi indiretti: alcune novità

25/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy