Sì al rimborso per il coobbligato solidale se la sentenza è passata in giudicato

Pubblicato il 10 maggio 2011 Con la sentenza 4641 depositata in cancelleria lo scorso 25 febbraio, la Sezione tributaria della Corte di cassazione affronta il tema del coobbligato solidale rimasto estraneo al giudizio tributario.

La conclusione a cui giungono i Supremi giudici è che il coobbligato solidale, rimasto estraneo al giudizio tributario, può opporre all’Amministrazione finanziaria la sentenza favorevole ottenuta dall' altro coobbligato e, così, in virtù del disposto dell'articolo 1306, comma 2, del Codice civile, avvalersi anche lui delle restituzione delle somme eventualmente pagate.

Unico limite alla restituzione delle somme pagate sta nel fatto che il versamento dei tributi sia avvenuta in forma spontanea. Negli altri casi, in cui il pagamento è avvenuto in dipendenza di una cartella di pagamento, la preclusione al rimborso che si ricava dalla lettura combinata del primo e secondo comma dell'articolo 1306 del codice civile non troverà applicazione.

Altra condizione necessaria è che la sentenza ottenuta dal condebitore solidale sia passata in giudicato. In ogni caso, il contribuente, per poter completamente beneficiare della eventuale sentenza favorevole del coobbligato, e ottenere anche la restituzione di quanto nelle more eventualmente corrisposto, dovrà necessariamente opporre la pretesa fiscale palesando il giudicato favorevole ottenuto dal coobbligato.
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