Sì al sequestro della documentazione del legale sottoposto ad indagine

Pubblicato il 10 ottobre 2012 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 39837 del 9 ottobre 2012, ha respinto il ricorso presentato da un legale contro la decisione con la quale, nell’ambito di indagini finalizzate all’accertamento del reato di associazione per delinquere volta alla consumazione di truffe e falsi, il Pubblico ministero aveva disposto il sequestro, presso lo studio legale del ricorrente, di tutta la documentazione relativa alle istruttorie in itinere e di quelle già concluse.

A fronte delle doglianze del professionista, il quale lamentava una violazione dell’articolo 253 del Codice di procedura penale che consente il sequestro del corpo del reato o di cose pertinenti ad un reato già individuato, la Suprema corte ha sottolineato come il decreto del Pm non riguardava indiscriminatamente tutti gli atti esistenti presso lo studio legale bensì era specificamente diretto al sequestro della documentazione da cui poteva desumersi l’effettivo utilizzo di atti falsi.

Parimenti, è stata ritenuta infondata l’asserita violazione delle guarentigie previste dall’articolo 103 del Codice di procedura penale, in quanto – ricorda la Corte – le stesse non possono essere invocate ed applicate qualora, come nella specie, gli atti debbano essere compiuti nei confronti di esercente la professioni legale che sia egli stesso la persona sottoposta a indagine.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy