Sì alla bancarotta se vengono pregiudicate le ragioni dei creditori

Pubblicato il 03 febbraio 2012 Con sentenza n. 4458 del 2 febbraio 2012, la Cassazione ha ribaltato la decisione di assoluzione dall’accusa di bancarotta mossa nei confronti dei vertici di un’impresa poi fallita in conseguenza di operazioni commerciali – nella specie, la cessione di un ramo d'azienda - poste in essere unitamente ad alcune società collegate.

Mentre i giudici di merito avevano ritenuto determinante, ai fini dell’assoluzione dei manager, la considerazione che, comunque, la cessione del ramo d'azienda aveva avuto dei riflessi positivi sul gruppo, la Suprema corte ha sottolineato come la rilevanza del vantaggio compensativo non rende inoperante il principio dell'autonomia soggettiva delle singole società facenti parte del gruppo.

In particolare, l'offensività tipica dei reati di bancarotta deve ritenersi inalterata “nel momento in cui le ragioni dei creditori della società fallita, l'affidamento dei quali è riposto sulle capacità patrimoniali di quest'ultima, sono comunque pregiudicate da trasferimenti di risorse ingiustificatamente effettuati dalla società in questione in favore di altre pur ricomprese nello stesso gruppo”.
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