Sì alla ricongiunzione dei contributi versati nella gestione dipendenti presso la gestione commercianti

Pubblicato il 30 settembre 2010
La Corte di cassazione, con sentenza n. 20425 del 29 settembre 2010, ha rigettato il ricorso avanzato dall'INPS avverso la decisione con cui di giudici di merito avevano riconosciuto ad un uomo, assicurato dal 1965 al 1985 come commerciante e dal 1985 in poi come dipendente, il diritto alla ricongiunzione dei contributi versati nella gestione “lavoratori dipendenti” presso la gestione “commercianti”.

Secondo l'istituto ricorrente, l'articolo 2 della Legge n. 29/79 avrebbe consentito soltanto il trasferimento nelle gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti dei contributi versati in altre gestioni, ma non l'operazione inversa. 

Per la Sezione Lavoro di Cassazione, per contro, la norma in oggetto consentirebbe espressamente la possibilità “di convogliare la contribuzione versata presso il fondo lavoratori dipendenti dell'Inps, oppure quella versata nelle forme esclusive, sostitutive ed esonerative, oppure ancora quella versata presso le gestioni Inps per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti), in un'unica gestione”. Quest'ultima – continua la Corte - può essere quella in cui l'assicurato risulti iscritto al momento della domanda “oppure quella ove risultino versati almeno otto anni”. Per il lavoratore, dunque – concludono i giudici di legittimità – esiste una facoltà esplicita che, ove ne ricorrano i presupposti, gli consente “di ricongiungere nella gestione lavoratori autonomi la contribuzione accreditata presso la gestione lavoratori dipendenti”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prevedi, cosa cambia dal 1° ottobre

22/08/2025

Indennità di disoccupazione: niente restituzione senza reintegra effettiva

22/08/2025

Entrate: effetti fiscali su concordato e branch exemption

22/08/2025

ASSE.CO è esclusiva dei consulenti del lavoro

22/08/2025

Corte UE: favor rei anche per sanzioni amministrative penali

22/08/2025

Dazi, dichiarazione congiunta Usa-Ue

22/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy