Sì all’accertamento per elusione fiscale se c’è stato il contraddittorio

Pubblicato il 16 marzo 2013 Nell’accogliere il ricorso principale dell’Amministrazione finanziaria, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6528 del 14 marzo 2013, sancisce che di fronte al sospetto di un comportamento elusivo da parte del contribuente, il Fisco non può spiccare avviso di accertamento se prima non ha richiesto i dovuti chiarimenti. Ciò, alla luce delle nuove disposizioni antielusive introdotte nell’ordinamento del Dlgs 358 del 1998.

Dunque, gli Ermellini non hanno tenuto conto delle doglianze del professionista, che sosteneva una violazione di legge, in quanto la Ctr non aveva tenuto in debita considerazione le dichiarazioni rese in sede amministrativa.

Inoltre, il prendere in leasing un immobile della società di famiglia per adibirlo a studio professionale può essere considerato come un abuso di diritto, avendo quest’azione comportato per lo stesso professionista un’indebita detrazione e quindi un risparmio d’imposta. Da qui, la decisione dei Supremi giudici di consentire al Fisco il recupero del risparmio d’imposta non dovuto tramite la contestazione dell’elusione fiscale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi Inpgi, le prossime scadenze da ricordare

23/06/2025

Accesso abusivo alle e-mail dei dipendenti: amministratore IT condannato

23/06/2025

Consulenti del lavoro: in scadenza la seconda rata contributiva all'ENPACL

20/06/2025

Controllo digitale sul lavoro: rischi e sfide del monitoraggio

20/06/2025

Bando Isi 2024: concluso click day del 19 giugno

20/06/2025

Tessere di identificazione dei lavoratori per rafforzare la sicurezza sul lavoro

20/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy