Sì allo sgravio contributivo sul sostituto anche se la lavoratrice madre resta un mese in più

Pubblicato il 21 gennaio 2011 Il messaggio n. 1382/2011 dell’Inps offre chiarimenti sullo sgravio contributivo previsto per l’assunzione in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del Decreto legislativo. n. 151/2001, con riferimento alle ipotesi in cui la lavoratrice sostituita si avvale della flessibilità del congedo di cui all’articolo 20 del decreto legislativo stesso.

Si ricorda, infatti, che l’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità ha inizio due mesi prima della data presunta del parto, anche se le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente al parto e nei quattro mesi successivi all’evento (previa consegna di certificato medico).

Lo sgravio consiste nella riduzione del 50% della contribuzione dovuta sul neoassunto e l'assunzione in sostituzione può avvenire anche in anticipo fino a un mese rispetto alla data di inizio del congedo di maternità. L’azienda, dunque, può assumere il neoassunto avvalendosi dello sgravio contributivo, anche se poi ad essa perviene la comunicazione da parte della lavoratrice di voler spostare di un mese il proprio congedo di maternità.

Con il messaggio, l’Inps precisa che l’opzione per la flessibilità del congedo può legittimamente essere esercitata dalla lavoratrice sino alla fine del settimo mese di gravidanza e lo sgravio trova, comunque, applicazione perché l'assunzione risulta originariamente conforme alle norme di legge, anche se concretamente è possibile riscontrare il superamento del periodo temporale di affiancamento previsto dalla norma.
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