Salgono da maggio gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo

Pubblicato il 02 maggio 2013 Sono aumentati, dal 1° maggio 2013, gli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a decorrere dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento. Il nuovo tasso, fissato con il pregresso provvedimento agenziale n. 2013/27678 del 4 marzo 2013, è pari al 5,2233% in ragione annuale.

Gli interessi si applicano sugli importi pagati dopo sessanta giorni dalla data di notifica della cartella e vanno calcolati “a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento” (articolo 30 del Dpr n. 602/1973). Non rientrano nella base di calcolo della mora le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi già indicati in cartella.

La decorrenza della nuova misura è stata indicata dall’Inps nella circolare n. 68 del 30 aprile 2013. Nel documento dell’Istituto, è precisato che il tasso in oggetto trova applicazione anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi del comma 9, dell’articolo 116 della legge 388/2000, secondo cui dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, ex comma 8 lettere a) e b) dell’articolo 116 della stessa legge, senza che il contribuente abbia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del Dpr 602/1973.
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