Salute e sicurezza: obbligo di informazione dei lavoratori

Pubblicato il 18 gennaio 2018

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l’interpello n. 2 del 2017 (prot. n. 847 del 16 gennaio 2018), ha chiarito che rientra nella scelta del datore di lavoro decidere, caso per caso, a chi affidare l’onere di erogare l’adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori.

La questione è stata affrontata a seguito di quesito posto dall’Unione Generale del Lavoro (UGL) in merito alla corretta interpretazione del combinato disposto degli artt. 31 e 36 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento alla necessità che l’informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia impartita in forma prioritaria ed esclusiva dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

La Commissione, in proposito, ricorda che il Testo Unico in materia di salute e sicurezza pone a carico del datore di lavoro e del dirigente il dovere di adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento di cui agli artt. 36 e 37.

L’art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008, precisa i casi in cui è obbligatorio provvedere a fornire un’adeguata e specifica informazione al lavoratore e che spetta al datore di lavoro provvedervi.

Tuttavia, tale obbligo non risulta tra quelli indelegabili elencati dell’art. 17 del medesimo decreto legislativo.

Se a quanto sopra si aggiunge che l’art. 33, comma 1, lettera f), elenca fra i compiti dell’intero Servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali quello di fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36, si giunge logicamente alla risposta fornita dalla Commissione nell’interpello in materia di sicurezza n. 2/2017.

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